AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2011.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data dell'1 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e approvazione delle relative specifiche tecniche.
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati alla data dell'1 luglio 2010 (modello CDC).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Modalità di determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva

1.1. Le Parti contraenti dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data dell'1 gennaio 2011, sono tenute al versamento di una imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale.

1.2. L'assolvimento dell'imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l'estinzione dell'obbligo tributario verso l'erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti.

1.3. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita.

1.4. L'imposta sostitutiva non è, invece, dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.

1.5. L'imposta è versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni e con le modalità di cui al Capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.

1.6. Ai fini del versamento telematico di cui al punto 1.5. e dei connessi adempimenti, sono approvate le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1, che sostituiscono integralmente quelle contenute nell'allegato tecnico quater al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.

1.7. La misura dell'imposta sostitutiva è determinata applicando all'importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l'aliquota nella misura rispettivamente del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi e successivamente scomputando le imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, Parte Prima, del Testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dell'immobile, ed infine, riducendo l'importo risultante di una percentuale forfettaria pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali (modello CDC)

2.1. Le specifiche tecniche di cui al punto 1.6. sono utilizzate anche per la comunicazione telematica dei dati catastali relativi ad immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati alla data dell'1 luglio 2010 (modello CDC di cui al punto 2.4. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2010).

3. Attivazione della procedura

3.1. La data di attivazione della procedura telematica di cui ai punti 1.6. e 2.1. è stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

L'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (1) ha introdotto alcune modifiche al regime di tassazione previsto ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i contratti di locazione finanziaria immobiliare.

Per effetto delle modifiche introdotte alla nota all'articolo 1 della Tariffa, Parte Seconda, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Non risulta, inoltre, più dovuta l'imposta di registro in relazione ai contratti di locazione finanziaria di immobili in corso alla data dell'1 gennaio 2011.

Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, numero 220 prevede, inoltre, una rivisitazione del trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, per i trasferimenti di beni immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria.

Le modifiche sono volte a concentrare il prelievo delle imposte ipotecarie e catastali nella fase dell'acquisto dell'immobile da parte della società di leasing.

In tale fase, - per le cessioni di beni immobili strumentali, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura rispettivamente del 3% e dell'1% se la cessione rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero del 2% e dell'1% se la cessione non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

- per le cessioni di fabbricati abitativi, le imposte ipotecarie e catastali sono, invece, dovute nella misura del 2% e dell'1%, se la cessione non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto o venga effettuata in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le modifiche hanno interessato anche la fase del trasferimento dei beni immobili, derivanti dall'esercizio del riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero, le cessioni di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore; in tali casi, infatti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Per i contratti di locazione finanziaria in essere all'1 gennaio 2011, l'introduzione della tassazione agevolata stabilita in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, risulta contemperata dall'introduzione di una imposta sostitutiva.

Il comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 stabilisce, infatti, che "... per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data dell'1 gennaio 2011 le Parti sono tenute a versare una imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011".

In particolare, con il presente provvedimento, con il quale si dà attuazione alla disposizione riportata, viene stabilito che il versamento dell'imposta deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni e con le modalità di cui al Capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.

La misura dell'imposta è determinata - applicando l'aliquota del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi all'importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato;

- scomputando le imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, Parte Prima, del Testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, corrisposte sino alla data di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione al contratto di locazione finanziaria, ed applicando all'importo risultante, uno sconto pari alla percentuale forfettaria del 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

---------

(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 140; I.L.P. 2011, pag. 109.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Disciplina normativa di riferimento

Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011);

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (articolo 19, comma 15), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2010;

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 31ottobre 1990, n. 347, recante approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda