AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità operative per l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 ai sensi dell'art. 35, comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie

1.1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, in base all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 presentano la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, se tenuti a tale adempimento. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA può essere espressa l'opzione per effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.

1.2. L'opzione di cui al punto 1.1. è effettuata compilando il campo "Operazioni intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

1.3. Gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta esprimono l'opzione per effettuare le operazioni intracomunitarie selezionando la casella "C" del Quadro A del modello AA7.

1.4. I soggetti già titolari di partita IVA, ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possono:

a) esprimere l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà di retrocedere da tale opzione.

1.5. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

2. Inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie

2.1. L'Agenzia delle entrate include i soggetti passivi nella banca dati al momento della ricezione dell'opzione di cui al comma 7-bis dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

2.2. L'avvenuta inclusione può essere riscontrata dalla stessa data mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie.

2.3. I soggetti passivi che nei 30 giorni antecedenti la data del presente provvedimento abbiano presentato istanza di inclusione e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego, sono inclusi in banca dati a decorrere dalla predetta data.

2.4. L'Agenzia delle entrate esclude i soggetti passivi dalla banca dati al momento della ricezione della comunicazione di recesso da tale opzione.

3. Individuazione dei criteri e delle modalità operative di esclusione dalla banca dati

3.1. Nei confronti dei soggetti passivi inclusi nella banca dati, sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi. A seguito di tali controlli, l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 175 del 21 novembre 2014.

3.2. L'esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un'apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Motivazioni

L'articolo 22 del decreto legislativo N. 175/2014 ha apportato importanti modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate a consentire ai soggetti che intendono operare in ambito comunitario l'immediata inclusione nella banca dati di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010.

Come previsto dal citato articolo 35 modificato, con il presente provvedimento vengono definite le modalità di inclusione nella suddetta banca dati.

Diversamente da quanto disposto in precedenza, il soggetto passivo che in sede di dichiarazione di inizio attività esprime l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie ottiene l'inclusione nella banca dati già al momento dell'attribuzione della partita IVA; se è manifestata successivamente, il soggetto passivo ottiene l'inclusione nel momento in cui esprime tale opzione.

Per uniformità di trattamento, è prevista inoltre l'immediata inclusione nella banca dati di tutti i soggetti passivi che nei 30 giorni antecedenti all'entrata in vigore del presente provvedimento abbiano presentato istanza di inclusione e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego.

Nel presente provvedimento si è inoltre proceduto a definire le modalità di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché le modalità di comunicazione della predetta esclusione ai soggetti medesimi, nei soli casi di mancata presentazione degli elenchi riepilogativi per 4 trimestri consecutivi.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 35, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175): disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 38): Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

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