AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2005)
Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'Amministrazione della Corte Costituzionale, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti, ai quali è prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'Amministrazione della Corte Costituzionale.
1.1. L'Amministrazione della Corte Costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti negli anni 2003, 2004 e 2005 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (40).
1.2. Con riferimento a ciascun anno d'imposta, i dati fiscali nonchè i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi di cui al punto 1.1. sono trasmessi in via telematica entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza del termine ordinario, previsto all'art. 4, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (41) e successive modificazioni, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 semplificato, approvate per ciascun anno di imposta con separato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 dall'Amministrazione della Corte Costituzionale.
2.1. L'Amministrazione della Corte Costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.
2.2. I dati di cui al punto 2.1 sono trasmessi in via telematica entro i termini stabiliti per la generalità dei sostituti d'imposta, utilizzando le specifiche tecniche previste per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730, approvate per ciascun anno di imposta con separato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
3. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale.
3.1 L'Amministrazione della Corte Costituzionale consegna entro gli stessi termini stabiliti al punto 2.2 le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006, secondo le modalità definite all'art. 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2004 (42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
4. Disposizioni finali
4.1. A seguito di richiesta dell'Amministrazione della Corte Costituzionale potranno essere concordati, tra la predetta amministrazione e l'Agenzia delle entrate, termini e modalità di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.
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(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1765.
(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.
(42) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 728.
Motivazioni
Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Il predetto art. 4, comma 6-bis, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonchè dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.
Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il provvedimento in esame è emanato per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previa intesa acquisita con l'Amministrazione della Corte Costituzionale, con nota del 7 febbraio 2005, prot. n. 239/H.05.
Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto già corrisposti ovvero da corrispondere negli anni 2003, 2004 e 2005, nonchè i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.
Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotte dai soggetti ai quali sia prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006 da parte dell'Amministrazione della Corte Costituzionale.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, comma 3);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37);
decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonchè di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonchè dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004: trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'Amministrazione della Corte Costituzionale, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi al periodi di imposta 2001 e 2002;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004: approvazione del modello 730/2004 concernente l'anno 2003 e relative istruzioni;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2004 relativo all'anno 2003;
provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2004: approvazione dei modelli 770/2004 semplificato e 770/2004 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative istruzioni;
provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2004 semplificato e modello 770/2004 ordinario, relativi all'anno 2003.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2005