AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2016 da parte dei CAF e dei professionisti abilitati

1.1. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2016 e nella scheda relativa alla scelta dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.

1.2. I CAF ed i professionisti abilitati, salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., trasmettono i dati relativi ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo unitamente a quelli della dichiarazione, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento. I dati relativi al suddetto modello 730-4 saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ai sostituti d'imposta coinvolti nella trasmissione telematica dei modelli 730-4, in conformità alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A.

1.3. I CAF ed i professionisti abilitati comunicano all'INPS in qualità di sostituti d'imposta, i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, osservando le specifiche tecniche di cui all'allegato B del presente provvedimento.

1.4. I CAF ed i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, dai sostituti d'imposta le buste contenenti la scheda per la scelta dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF, trasmettono in via telematica i relativi dati secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2016 da parte dei sostituti d'imposta

2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all'anno d'imposta 2015 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2016, osservando le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.

3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2016 da parte degli intermediari abilitati

3.1. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2016 e nelle schede relative alla scelta dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF, modello 730-1, consegnati dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

4. Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 ai sostituti d'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate in caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata

4.1. L'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d'imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

4.2. Qualora non sia possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.

4.3. Qualora, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto 4.2.

5. Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

5.1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni contenute nell'allegato C al presente provvedimento.

6. Conservazione in formato elettronico delle annotazioni riportate sul modello 730-3/2016 cartaceo consegnato al contribuente

6.1. I sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale con riferimento all'anno d'imposta 2015 possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2016 cartaceo, consegnato al contribuente che si è avvalso dell'assistenza fiscale, osservando le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.

7. Correzioni alle specifiche tecniche

7.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita Sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

Con provvedimento del 15 gennaio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2016 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Tale provvedimento prevede, tra l'altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2016 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2016 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento.

I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF. I sostituti d'imposta consegnano invece le buste contenenti le schede per la scelta dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF ad un Ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalità di consegna si fa rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento del 15 gennaio 2016 di approvazione del modello 730/2016.

Il citato provvedimento stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo siano comunicati ai sostituti d'imposta mediante supporti informatici (terzo periodo del punto 1.2.), devono essere osservate le specifiche tecniche stabilite con successivo provvedimento.

Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento sono definiti:

- nell'allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2016, da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2016 e 730-4/2016 integrativo, da osservare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati;

- nell'allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2016 e 730-4/2016 integrativo, da osservare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che comunicano all'INPS in qualità di sostituto d'imposta, i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici;

- nell'allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata.

Si ricorda che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d'imposta, saranno approvate con successivo provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12/2/2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni: Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

provvedimento 15 gennaio 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia delle entrate: Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF ed il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2016 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

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