AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2009.
(Agenzia delle Entrate)
Approvazione del Modello 770/2009 Semplificato, relativo all'anno 2008, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del Modello 770/2009 Semplificato
1.1. E' approvato il Modello 770/2009 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2008 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988 (62), i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2008 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il modello é composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dai prospetti SS, ST, SV e SX.
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(62) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1988, pag. 989; I.L.P. 1988, pag. 487.
2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
2.1. Il modello di cui al punto 1. è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.2.2. E' altresì autorizzato l'utilizzo del predetto modello prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1. realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.
3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle dichiarazioni
3.1. Nel modello di cui al punto 1. gli importi da indicare nella parte Dati fiscali devono essere espressi in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini contributivi degli Enti previdenziali devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1. secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.
3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
3.4. I prospetti ST, SV e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al Modello 770/2009 Semplificato, anche qualora il sostituto d'imposta sia tenuto alla presentazione del Modello 770/2009 Ordinario sempreché il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al Modello 770/2009 Semplificato e quelli relativi al Modello 770/2009 Ordinario.
3.5. La dichiarazione Modello 770/2009 Semplificato può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al Modello 770/2009 Ordinario.
3.6. La dichiarazione Modello 770/2009 Semplificato non può essere compresa nella dichiarazione unificata.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, è redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno in cui devono essere utilizzati. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo 4 dispone, inoltre, che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi. I medesimi soggetti sono tenuti, altresì, a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente. Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione, nonché dettare disposizioni per disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica delle dichiarazioni, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa dei modelli.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
Decreto dirigenziale 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003 concernente l'estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di quiescenza IPOST;
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004);
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007);
Decreto 2 agosto 2007, n. 149, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;
Decreto 20 marzo 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008 recante disposizioni per la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;
Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Roma, 15 gennaio 2009
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