AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2010.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2010 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2009

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

a) 730/2010, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2010, per i redditi prodotti nell'anno 2009;

b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8‰ dell'IRPEF e la scelta della destinazione del 5‰ dell'IRPEF;

c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;

e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;

f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la Sezione Terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.

1.3. Con il provvedimento di cui al punto 1.2. saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica da parte dei CAF e dei professionisti abilitati all'Agenzia delle entrate del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63 (12), e dall'art. 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (13).

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1693; I.L.P. 2007, pag. 1144.

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1930; I.L.P. 1999, pag. 135.

2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730

2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2010 devono trasmettere in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2010 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

2.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2010, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alla scelta dell'otto e del 5‰ dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi al modello 730-4 si rinvia alle indicazioni che verranno fornite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate relativo alle modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 16, commi 1, 2 e 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8‰ e del 5‰ dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei sostituti d'imposta

3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale ovvero ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, le schede per la scelta della destinazione dell'8‰ e del 5‰ dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute nell'apposita busta, di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6.

3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1. ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'8‰ e del 5‰ dell'IRPEF.

3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.

3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1. ad un ufficio postale i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell'8‰ e del 5‰ dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a 100 pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura Modello 730-1 e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

4. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli

4.1. Nei modelli di cui al punto 1. gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

4.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone process cyan).

4.3. E' autorizzata la stampa su un unico foglio di 2 modelli 730-1, concernenti la scelta della destinazione dell'8‰ e del 5‰ dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.

4.4. E' autorizzata altresì la stampa dei modelli di cui al punto 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le pagine di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna pagina deve essere stampata l'avvertenza: ATTENZIONE: DA NON STACCARE.

4.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:

a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.2. ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm. 21,5;

b) altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5.

4.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;

b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

4.8. I modelli meccanografici composti da 4 pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 4.7., devono rispettare la sequenza delle pagine nel seguente ordine: nella prima pagina doppia, quarta pagina - prima pagina; nella seconda pagina doppia, seconda pagina - terza pagina.

4.9. I modelli meccanografici composti da due pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel punto 4.7., devono rispettare la sequenza nella pagina doppia: seconda pagina - prima pagina.

4.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.

4.11. I modelli di cui al punto 1. devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86% ed 88%.

5. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli

5.1. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli di cui al punto 1., nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 4., mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

5.2. E' altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al punto 5.1. su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) colori, dimensioni e conformità di struttura e sequenza alle caratteristiche di cui al punto 4;

b) indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

c) bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.

5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in forma cartacea presso i comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

5.5. E' altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 4. e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

5.6. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell'8‰ e del 5‰ dell'IRPEF, modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1., anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: "Scelte della destinazione dell'8‰ e del 5‰ dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un'unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al dichiarante.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati.

Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2010 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell'8‰ e del 5‰ dell'IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta.

Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Con il presente provvedimento viene, inoltre, disciplinata la modalità di indicazione degli importi, la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro [secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.L.vo n. 213/1998 (14)], per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

In attuazione dell'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel modello 730-1 è prevista la possibilità per il contribuente di esprimere la scelta di destinare una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF a sostegno delle finalità previste dalla normativa vigente.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2907; I.L.P. 1998, pag. 1923.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, c. 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);

decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003);

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004);

legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);

legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006);

legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007);

legge 8 febbraio 2007, n. 9 relativa agli interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;

decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);

legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali;

provvedimento 15 gennaio 2010 di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2010, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009);

decreto-legge, 10 febbraio 2009, n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d'imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

decreto-legge, 23 novembre 2009, n. 168 recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni;

legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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