AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2019.

(Agenzia delle Entrate)

 

Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

Dispone

 

1. Ambito di applicazione

1.1. Con la definizione agevolata (di seguito anche solo regolarizzazione) di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 9 ("Irregolarità formali") del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (2), (di seguito anche solo decreto) possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali).

1.2. Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli Uffici dell'Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente.

1.3. La regolarizzazione non si applica:

1.3.1. alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui al punto 1.2.;

1.3.2. alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;

1.3.3. alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della 1ª rata della somma dovuta per la regolarizzazione;

1.3.4. agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

1.4. La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L'esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, sia con riferimento alle violazioni inerenti all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011).

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 2684; 2019, pag. 778; I.L.P. 2018, pag. 1252.

 

2. Perfezionamento della regolarizzazione

2.1. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di € 200 per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.

2.2. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento dell'importo di cui al punto 2.1. regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nel modello F24.

2.3. Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di cui al punto 2.1.

2.4. Il versamento può essere effettuato in 2 rate di pari importo, la 1ª entro il 31 maggio 2019 e la 2ª entro il 2 marzo 2020. E' consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

2.5. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

2.6. Non si applica la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2.7. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche "la rimozione delle irregolarità od omissioni" (di seguito anche solo rimozione). La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

2.8. La rimozione non va effettuata quando non sia pos-sibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.

2.9. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

2.10. Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

 

3. Proroga dei termini

3.1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 del decreto, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di 2 anni i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione.

 

4. Ulteriori disposizioni

4.1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate forniscono l'assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

 

Motivazioni

I commi da 1 a 8 dell'articolo 9 del decreto disciplinano la definizione agevolata delle violazioni formali. Il presente provvedimento è emanato in applicazione del comma 8, che così dispone: "8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo".

La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che quindi non possono essere considerate violazioni "meramente formali", queste ultime non punibili ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 6 del D.L.vo n. 472 del 1997. Ad esempio, non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta. Parimenti, non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione la violazione punita - in ragione del comportamento antigiuridico consistente nella deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - con la sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell'ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi (comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d'imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa.

Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche "la rimozione delle irregolarità od omissioni". Sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, di cui all'articolo 13 (Ravvedimento) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1; articoli 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni: Disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: Istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

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