AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016

1.1. Con riferimento alle modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016, si applicano le medesime disposizioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 123325 del 29 luglio 2016.

1.2. Le tipologie di spesa sono le seguenti:

a) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016;

b) farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);

f) altre spese sanitarie.

2. Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016

2.1. A partire dall'anno d'imposta 2016, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema tessera sanitaria, dall'1 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 relativi a:

- spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d'imposta precedente, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289;

- rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

2.2. I dati forniti dal Sistema tessera sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

2.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 2.1. i dati disponibili sul Sistema tessera sanitaria sono:

- codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;

- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016;

- data del documento fiscale che attesta la spesa;

- tipologia della spesa;

- importo della spesa o del rimborso;

- data del rimborso.

2.4. Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie da parte dell'Agenzia delle entrate e relativo trattamento

2.4.1. L'Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese veterinarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema tessera sanitaria.

2.4.2. L'Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al Sistema tessera sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata.

2.4.3. Il Sistema tessera sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, il totale di spesa ed il totale dei rimborsi.

2.4.4. L'Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese veterinarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria con sistemi automatici.

2.5. Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie

2.5.1. In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell'elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto 3.1., lettera b), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2016 il totale delle spese veterinarie e dei relativi rimborsi.

Il totale delle spese veterinarie viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, nell'apposito campo della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d'imposta.

2.5.2. I rimborsi delle spese veterinarie erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa veterinaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso.

2.5.3. Le informazioni di cui ai punti 2.5.1. e 2.5.2. sono rese disponibili ai CAF e ai professionisti abilitati, nonché ai sostituti d'imposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2016, e ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.

2.6. Consultazione dei dati di dettaglio relativi alle spese veterinarie da parte del contribuente

2.6.1. Ai fini dell'eventuale consultazione dei dati delle spese veterinarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema tessera sanitaria, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi.

2.7. Conservazione dei dati riguardanti le spese veterinarie per finalità di controllo relative alla trasmissione dei dati

2.7.1. Il Sistema tessera sanitaria registra in archivi distinti e separati i dati delle spese veterinarie, per le successive finalità di controllo relative alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e al citato articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015 (6). I dati registrati sono conservati fino a quando non siano decorsi i termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

3. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

3.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 334 del 28 luglio 2016.

Motivazioni

L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 31 luglio 2015 ha stabilito i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria nonché la messa a disposizione dei suddetti dati all'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015 ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha modificato l'articolo 3, comma 3, del citato decreto, estendendo l'obbligo di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, a decorrere dall'1 gennaio 2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 2 agosto 2016 ha stabilito i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria da parte delle strutture autorizzate e non accreditate, nonché la messa a disposizione dei suddetti dati all'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2016, riproponendo le medesime modalità previste dal provvedimento del 31 luglio 2015, ma tenendo conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari, comprensiva delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 prevede la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dall'1 gennaio 2016, da parte degli esercenti l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci che hanno ottenuto il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2004 (ad esempio le parafarmacie), degli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i e dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Il presente provvedimento, pertanto, stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2016, confermando la medesima disciplina prevista dal richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all'opposizione dell'assistito a rendere disponibili gli stessi dati all'Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

Il citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 prevede altresì la trasmissione telematica, da parte degli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dall'1 gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.

Il presente provvedimento, pertanto, stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2016.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4].

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, concernente la revisione del sistema sanzionatorio;

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 949);

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2015, n. 185;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015 concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2016, riguardante l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016;

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 2 agosto 2016 riguardante i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate e non accreditate;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 che individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

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