AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2010.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello INTRA12 per la dichiarazione mensile relativa agli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti IVA e dagli agricoltori esonerati e del modello INTRA13 per la dichiarazione dei singoli acquisti intracomunitari, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

...omissis...

Dispone

1. Approvazione del modello per la dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti IVA e da agricoltori esonerati

1.1. E' approvato il modello INTRA 12, con le relative istruzioni, che i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso decreto, devono utilizzare per presentare, in via telematica, la dichiarazione mensile di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (14).

1.2. Il modello è utilizzato a partire dall'1 giugno 2010. In fase di prima applicazione i soggetti che hanno assunto il ruolo di debitore dell'imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano entro il 30 giugno 2010 le dichiarazioni relative agli acquisti registrati nei mesi da gennaio ad aprile 2010.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 2586, 3338; I.L.P. 1993, pagg. 1559, 1942.

2. Approvazione del modello per la dichiarazione di acquisto intracomunitario degli enti non soggetti IVA

2.1. E' approvato il modello INTRA 13, con le relative istruzioni, che i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta devono utilizzare per presentare, in via telematica, la dichiarazione di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2.2. Il modello è utilizzato a partire dall'1 giugno 2010.

3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

3.1. I modelli di cui ai punti 1. e 2. sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

3.2. I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'allegato A e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3.E' autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1. e 2. nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

4. Modalità per la presentazione telematica dei modelli

4.1. La trasmissione per via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (15) e successive modificazioni, dei dati contenuti 3 nei modelli di cui ai punti 1. e 2., deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche contenute negli allegati B e C al presente provvedimento.

4.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente le dichiarazioni redatte su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.

Motivazioni

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 (16), che ha recepito le nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, si è reso necessario procedere all'aggiornamento dei modelli INTRA 12 e INTRA 13 approvati con il decreto 16 febbraio 1993.

Con il presente provvedimento è pertanto approvato il nuovo modello INTRA 12 che, a decorrere dall'1 giugno 2010, gli enti non commerciali non soggetti IVA e gli agricoltori esonerati devono utilizzare per dichiarare all'ufficio competente l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato registrati nel mese precedente, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

Inoltre, è approvato il nuovo modello INTRA 13 che, a decorrere dall'1 giugno 2010, gli enti non commerciali non soggetti IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari soggetti ad imposta, fino al raggiungimento del limite di € 10.000 e in assenza dell'opzione per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti, devono utilizzare per dichiarare all'ufficio competente, anteriormente all'effettuazione di ogni acquisto intracomunitario, l'ammontare dell'acquisto e l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno.

I modelli INTRA 12 e INTRA 13 devono essere presentati in via telematica a partire dall'1 giugno 2010.

In fase di prima applicazione ed al fine di acquisire i dati relativi agli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, non presenti nel modello INTRA 12 approvato con il decreto del 16 febbraio 1993, ai soggetti che hanno posto in essere le predette operazioni assumendo il ruolo di debitore dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è richiesta la presentazione in via telematica, entro il 30 giugno 2010, delle dichiarazioni relative ai mesi da gennaio ad aprile 2010. Le dichiarazioni relative ai mesi da gennaio ad aprile 2010, quindi, vanno ripresentate integralmente solo se nel medesimo periodo sono state poste in essere operazioni i cui dati non potevano essere esposti nel modello INTRA 12 approvato con il citato decreto del 1993.

Con il presente provvedimento sono disciplinate la reperibilità dei modelli, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati contenuti nelle suddette dichiarazioni.

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 703; I.L.P. 2010, pag. 513.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18: Attuazione delle Direttive n. 2008/8/CE, 2008/09/CE e n. 2008/117/CE che modificano la Direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

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