AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2019.

(Agenzia delle Entrate)

 

Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

IL DIRETTORE

 

in base alle attribuzioni conferite

dalle disposizioni normative riportate nel seguito

del presente provvedimento

 

Dispone:

 

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:

a) per "decreto" si intende il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) per "impresa estera" si intende una società e un ente di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residente nel territorio dello Stato;

c) per "impresa appartenente al medesimo gruppo multinazionale dell'impresa estera" si intende un soggetto, residente e non residente, che si trovi, nei confronti dell'impresa estera, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR");

d) per "impresa ausiliaria" si intende un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR o una stabile organizzazione in Italia delle società o degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, appartenente al medesimo gruppo multinazionale che svolga, a favore dell'impresa estera, funzioni di supporto alla vendita di beni e alla prestazione di servizi nel territorio dello Stato;

e) per "stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato" si intende l'impresa esercitata nel territorio dello Stato italiano da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR secondo i criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR e dall'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra l'Italia e lo Stato estero, nonché dall'art. 11 del Regolamento UE 15 marzo 2011, n. 282, recante disposizioni di applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE;

f) per "articolazione territoriale competente" si intende l'Ufficio grandi contribuenti, l'Ufficio controlli fiscali o l'Ufficio controlli, rispettivamente incardinati presso la Direzione regionale e presso la Direzione provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della stabile organizzazione eventualmente individuata nel territorio dello Stato;

g) per "Ufficio" si intende l'Ufficio adempimento collaborativo della Direzione centrale grandi contribuenti.

 

2. Competenza degli Uffici

2.1. L'Ufficio adempimento collaborativo della Direzione centrale grandi contribuenti è competente in via esclusiva per la ricezione dell'istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata e della relativa documentazione, di cui al punto 4. del presente provvedimento, per l'istruttoria relativa alla valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché per la conseguente determinazione dei redditi a essa imputabili e della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2.2. Per garantire lo svolgimento dei controlli e delle attività relative di cui al punto precedente, l'Ufficio adempimento collaborativo esercita i poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2.3. Le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della stabile organizzazione eventualmente individuata nel territorio dello Stato sono competenti per le attività relative all'accertamento e alla definizione delle imposte dovute dalla stabile organizzazione di cui al punto 6. sulla base dei redditi e delle operazioni rilevanti ai fini IVA a essa imputabili, come determinati ai sensi del punto 2.1.

 

3. Ambito soggettivo

3.1. Le imprese estere che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione possono presentare all'Ufficio istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata per l'individuazione della sussistenza o meno della stabile organizzazione in Italia e, in caso positivo, per la determinazione dei redditi ad essa imputabili e della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3.2. A tali fini i soggetti di cui al punto precedente devono:

a) appartenere a un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annuo;

b) effettuare nel territorio dello Stato cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie. Si tiene conto, nel calcolo del predetto ammontare, anche delle attività poste in essere dalle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale. L'attività di supporto è valutata secondo le modalità stabilite nel successivo punto 5.7. e si ritiene integrata nella misura in cui sussista un collegamento economico diretto o indiretto tra l'attività dell'impresa ausiliaria e i ricavi generati nel territorio dello Stato dall'impresa estera.

3.3. Il requisito dimensionale di cui alla lettera a) del punto 3.2. è valutato assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato dei ricavi per cessioni di beni e prestazioni di servizi indicati, secondo corretti princìpi contabili, nei bilanci consolidati del gruppo multinazionale di cui fa parte l'impresa estera, relativi all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai 2 esercizi anteriori.

3.4. Il requisito di cui alla lettera b) del punto 3.2. è valutato assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato dei ricavi corrispondenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato indicati, secondo corretti princìpi contabili, nel bilancio dell'impresa estera e delle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale, relativi all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai 2 esercizi anteriori.

3.5. Non possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente provvedimento le imprese estere che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'inizio delle altre attività di controllo amministrativo previste dagli articoli 32 e 51 dei citati decreti nonché dell'avvio di procedimenti penali, purché tali attività di controllo e tali procedimenti abbiano a oggetto la configurazione nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione dell'impresa estera.

3.6. La preclusione di cui al punto precedente opera anche quando la formale conoscenza dei controlli e dei procedimenti penali sia stata acquisita dall'impresa ausiliaria.

3.7. La preclusione di cui ai punti 3.5. e 3.6. non opera in presenza di accessi, ispezioni e verifiche, di cui agli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non aventi a oggetto l'ambito di applicazione della presente procedura. In tali ipotesi, l'Ufficio, a seguito della presentazione dell'istanza di cui al punto 3.1., acquisisce gli elementi istruttori raccolti nel corso dei controlli e avvia il necessario coordinamento con i competenti Organi di controllo, per garantire uniformità di comportamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

 

4. Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata

4.1. È approvato il modello "Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata" da utilizzare per la richiesta di accesso alla presente procedura.

4.2 La domanda di accesso alla procedura è redatta utilizzando il modello allegato e reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La domanda può essere presentata per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo riportato nelle istruzioni per la compilazione del modello ovvero, per i soggetti non residenti privi di posta elettronica certificata, per posta elettronica ordinaria, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente all'Ufficio Adempimento collaborativo dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale grandi contribuenti, Settore strategie per la compliance e per l'attrazione degli investimenti, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D - 00145 Roma, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

4.3. L'istanza riporta:

a) la denominazione dell'impresa estera, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA ovvero altro codice di identificazione rilasciato dallo stato estero, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante e l'indicazione dei recapiti, anche telematici;

b) il domiciliatario residente presso il quale l'impresa estera richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;

c) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura indicati ai punti 3.2., 3.5. e 3.6.;

d) gli elementi identificativi delle imprese ausiliarie;

e) l'eventuale richiesta di ammissione al regime di adempimento collaborativo di cui al Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 10 dell'art. 1-bis del decreto;

f) l'impegno a produrre la documentazione indicata al successivo punto 4.4.;

g) la sottoscrizione del legale rappresentante del Soggetto istante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, essa deve essere consegnata in originale all'Ufficio.

4.4. La domanda di accesso alla procedura deve essere corredata dalla seguente documentazione, da fornire anche su supporto informatico:

a) descrizione dell'attività svolta dall'impresa e del modello di business;

b) ragioni di fatto e di diritto per le quali il soggetto istante ritiene che, nel caso di specie, sia possibile configurare o escludere l'esistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla luce dei criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR e delle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, nonché del diritto comunitario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) master file e documentazione nazionale sui prezzi di trasferimento limitatamente alle imprese ausiliarie operanti in Italia relativi ai 3 esercizi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, ovvero documenti aventi analoga portata informativa;

d) bilanci consolidati del gruppo multinazionale di cui fa parte l'impresa estera relativi ai 3 esercizi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza;

e) bilanci dell'impresa estera e delle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nel territorio dello Stato, relativi ai 3 esercizi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza;

f) bilanci o rendiconti di cui all'art. 152 del TUIR dell'impresa ausiliaria, relativi ai 3 esercizi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza;

g) prospetto contenente:

- l'indicazione separata dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, rispettivamente, dall'impresa estera e/o dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale dell'impresa estera;

- la riconciliazione di detti importi con le corrispondenti voci del conto economico di ciascuna delle predette imprese.

4.5. La documentazione di cui al punto 4.4. può essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente con le modalità di cui al punto 4.2. La mancata presentazione della documentazione entro il suddetto termine comporta la rinuncia tacita dell'impresa estera alla procedura.

4.6. L'istanza è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal deposito della documentazione di cui al punto 4.4., qualora ricorrano gli elementi di cui al punto 3.2. e non si ravvisino le circostanze di cui ai punti 3.5. e 3.6., con comunicazione inviata dall'Ufficio all'Impresa estera istante.

4.7. Il termine di cui al punto 4.6. si intende sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata sino alla consegna della stessa all'Ufficio, con le modalità di cui al punto 4.2. La mancata presentazione della documentazione nel termine indicato dall'Ufficio nella richiesta comporta la rinuncia tacita dell'impresa estera alla procedura.

4.8. A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio attiva il necessario coordinamento con le competenti articolazioni territoriali dell'Agenzia delle entrate e con i reparti operativi della Guardia di finanza, per evitare che siano avviati controlli amministrativi sulle fattispecie oggetto della presente procedura o, nel caso di controlli già avviati di cui al punto 3.7., per garantire uniformità di comportamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

 

5. Istruttoria per la valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e determinazione dei redditi e delle operazioni rilevanti ai fini IVA ad essa attribuibili

5.1. Al termine dell'attività istruttoria relativa al riscontro dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, l'Ufficio avvia le interlocuzioni relative alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata al fine di valutare, in contraddittorio con l'Istante, la sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di determinare, in contraddittorio con l'Istante, i redditi e la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni imputabili alla stabile organizzazione stessa. L'istruttoria può articolarsi in più incontri. Di ogni attività è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata all'Impresa estera istante.

5.2. L'istruttoria si conclude entro 180 giorni decorrenti dalla comunicazione di ammissibilità dell'istanza di cui al punto 4.6. Tale termine si intende sospeso nel caso di richiesta di ulteriore documentazione sino alla presentazione della stessa all'Ufficio. La mancata presentazione della documentazione nel termine indicato dall'Ufficio nella richiesta comporta la rinuncia tacita dell'impresa estera alla procedura. 5.3. Nel corso del procedimento l'Ufficio può acquisire ogni informazione ritenuta utile dal personale preposto nell'attività delle imprese ausiliarie e accedere presso le Sedi dell'impresa estera in Italia e delle imprese ausiliarie o presso qualunque altro luogo ove queste esercitino la loro attività nel territorio dello Stato, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.

5.4. L'istruttoria si conclude con il rilascio di un "atto conclusivo dell'istruttoria" nel quale l'Agenzia delle entrate descrive le valutazioni di fatto e di diritto in base alle quali, nel caso di specie, è stata riscontrata o è stata esclusa la sussistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Il predetto atto è notificato o comunicato al contribuente in mani proprie, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, mediante posta elettronica certificata.

5.5. L'atto istruttorio che escluda la sussistenza di una stabile organizzazione vincola l'Amministrazione finanziaria finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stato emanato. Qualora, successivamente all'emissione dell'atto in cui sia stata esclusa l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sia riscontrata una rappresentazione non completa o non veritiera delle circostanze esposte dall'impresa estera nell'istanza di cui al punto 3.1. e nella successiva istruttoria, l'atto originariamente reso si considera non produttivo dei relativi effetti giuridici dalla data di efficacia originaria.

5.6. Qualora, nonostante sia stata esclusa l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sia ravvisata l'esistenza di rischi fiscali connessi alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, l'Ufficio trasmette gli atti all'articolazione territoriale competente per i necessari approfondimenti istruttori rispetto ai quali la Direzione centrale grandi contribuenti conserva una funzione di coordinamento e monitoraggio.

5.7. Nella valutazione della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il supporto delle imprese ausiliarie è considerato nella sua globalità, ossia facendo riferimento:

- all'attività complessiva da loro effettivamente svolta a favore dell'impresa estera mediante una o più sedi d'affari da esse utilizzate o mantenute nel territorio dello Stato, ivi comprese quelle utilizzate o mantenute direttamente dall'Istante;

- alla combinazione delle attività complessivamente esercitate nel territorio dello Stato dall'impresa estera e da una o più imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale dell'impresa estera, ivi incluse le imprese ausiliarie, nella stessa sede oppure in sedi differenti.

 

6. Definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione

6.1. Qualora a seguito delle interlocuzioni di cui al punto 5 sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l'Ufficio trasmette gli esiti dell'istruttoria, ivi inclusa la determinazione dei redditi e delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto imputabili alla stabile organizzazione, all'articolazione territoriale competente per le successive attività di accertamento e di definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione.

6.2. Una volta acquisiti gli esiti dell'istruttoria, l'articolazione territoriale competente invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire i debiti tributari della stabile organizzazione.

6.3. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto, nei confronti dei contribuenti di cui al punto precedente che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà.

6.4. Per gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto i debiti tributari della stabile organizzazione si considerano estinti con il versamento integrale delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

L'articolazione territoriale competente, constatata la congruità e la tempestività del versamento, consegna al contribuente copia degli atti di adesione.

6.5. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7 del decreto. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al punto 6.2., l'articolazione territoriale competente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. Ai sensi dell'articolo 1-bis comma 8, ultimo periodo del decreto, la disposizione di cui al presente punto si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6.6. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218. Il pagamento rateale delle somme non comporta la decadenza dal beneficio della riduzione a metà della sanzioni amministrative di cui all'articolo 1-bis, comma 6 del decreto. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, l'articolazione territoriale competente accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.

 

7. Adempimenti successivi

7.1. Nelle ipotesi in cui venga accertata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dopo il rilascio dell'"atto conclusivo dell'istruttoria" di cui al punto 5.4. e al ricorrere dei presupposti per la configurabilità del reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'Ufficio trasmette, senza ritardo, la comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente, informandola della presenza di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata in corso.

7.2. Immediatamente dopo la data di esecuzione dei versamenti di cui al punto 6.4., l'articolazione territoriale competente comunica all'Autorità giudiziaria l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis, c. 7, del decreto, informandone contestualmente l'Ufficio. Quest'ultimo, ricevuta la comunicazione, informa i reparti operativi della Guardia di finanza, preventivamente notiziati ai sensi del punto 4.8., della chiusura della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata.

 

8. Accesso al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

8.1. Le Imprese estere istanti nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui ai punti 6.4. e 6.6., a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

8.2. La documentazione di cui al punto 4.5. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, protocollo numero 54237 può essere presentata a decorrere dalla data di estinzione dei debiti tributari della stabile organizzazione. Da tale data decorrono i termini previsti ai punti 4.6. e 4.8. del citato provvedimen
to. Motivazioni

L'articolo 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto nel sistema tributario italiano un istituto di comunicazione e cooperazione rafforzata rivolto alle imprese non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a un miliardo di euro e che svolgono in Italia attività economiche suscettibili di configurare, nel loro complesso, una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.

L'istituto si pone in linea con la volontà del Legislatore di intendere il controllo di tipo tradizionale come un momento eventuale del rapporto con il contribuente, favorendo invece forme di interlocuzione preventiva avanzata, tese a esplicitare la pretesa erariale attraverso moduli consensuali e partecipativi.

A differenza di altri istituti di valutazione preventiva presenti nell'Ordinamento tributario, quali, ad esempio, il regime degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che rappresentano, tipicamente, misure attrattive per nuovi investitori esteri, l'istituto in parola si rivolge a soggetti multinazionali già operanti nel nostro Paese, quale misura volta a creare un contesto di maggiore certezza per i predetti operatori.

La presentazione dell'istanza avvia, infatti, un percorso collaborativo con l'Agenzia delle entrate finalizzato a valutare, in contraddittorio con essa, la presenza dei requisiti di legge per la configurazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per la definizione dei relativi debiti tributari.

L'articolo 1-bis, comma 13, del decreto rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata.

A tale riguardo, in applicazione dell'articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il presente provvedimento, ferme restando le attribuzioni della Guardia di finanza che dovranno essere comunque esercitate nel rispetto di quanto previsto nel punto 4.8., radica presso l'Ufficio adempimento collaborativo della Direzione centrale grandi contribuenti la competenza, in via ordinaria, per l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 finalizzati all'acquisizione di dati e notizie utili ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato dell'impresa estera e della quantificazione dei relativi debiti tributari.

Resta ferma la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della stabile organizzazione eventualmente individuata nel territorio dello Stato per le attività, di natura operativa, relative alla definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6 del decreto e agli adempimenti successivi.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo numero 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi;

legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

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