AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1. Le imprese assicuratrici, già obbligate alla comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, a partire dalle informazioni relative all'anno 2014, effettuano le comunicazioni di cui al successivo punto 2., con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1.

2. Comunicazioni all' anagrafe tributaria

2.1. I soggetti di cui al precedente punto 1. comunicano all'Anagrafe tributaria:

a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991;

b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973.

3. Modalità di trasmissione

3.1. I soggetti di cui al punto 1. effettuano le comunicazioni previste al punto 2. utilizzando il Sistema di interscambio dati (SID). Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

4. Tipologie di invio

4.1. Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento

4.2. Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. E' possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

4.3. Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

4.4. Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

5. Termini delle trasmissioni

5.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è stabilito al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

5.2. Nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 5.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

5.3. Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 5.1., il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

5.4. Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 5.2. e 5.3., la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1. deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi al predetto termine.

5.5. L'annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1. è effettuato entro i 5 giorni successivi alla medesima scadenza.

5.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 5. sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate.

6. Trattamento dei dati

6.1. I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell'osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria.

6.2. I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine di valutare la capacità contributiva e di elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

6.3. Nel caso di esecuzione di controlli fiscali le analisi saranno eseguite in modo anonimo e i dati personali verranno utilizzati limitatamente alla identificazione dei contribuenti secondo un principio di necessità.

7. Sicurezza dei dati

7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 3. è garantita dal sistema dell'invio telematico dell'Anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

8. Ricevute

8.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante una ricevuta nella quale sono indicati:

- l'identificativo del file attribuito dall'utente;

- il protocollo attribuito dal quale sono desumibili data e ora di disponibilità del file alle procedure dell'Anagrafe tributaria;

- il numero delle comunicazioni contenute nel file.

8.2. La mancata accettazione della trasmissione, dovuta all'inosservanza delle regole di invio o ad anomalie nell'identificativo del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati inviati, viene comunicata mediante una ricevuta di scarto. In tal caso l'intero file si considera non presentato e nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

- l'identificativo del file attribuito dall'utente;

- il protocollo attribuito dal quale sono desumibili data e ora di disponibilità del file alle procedure dell'Anagrafe tributaria;

- il motivo dello scarto.

8.3. Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta e la ricevuta contiene, oltre ai dati esposti al punto 8.1., l'elenco di tali codici fiscali non acquisiti.

8.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica, mediante il medesimo canale di trasmissione SID, entro 5 giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

9. Correzioni alle specifiche tecniche

9.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

L'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente.

Con il presente provvedimento sono stabilite, ai sensi dell'art. 78, comma 26, della legge n. 413 del 1991, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni effettuate, a partire dalle informazioni relative all'anno 2014, dalle imprese assicuratrici. La struttura tecnica dei tracciati viene aggiornata anche in considerazione delle modifiche normative relative alla detraibilità dei premi assicurativi. Si introducono, altresì, procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4)].

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);

legge 11 marzo 2014, n. 23, delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita;

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2013.

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