AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1. Gli Enti previdenziali, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (14), a partire dalle informazioni relative all'anno 2014, effettuano le comunicazioni di cui al successivo punto 2., con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 386; I.L.P. 1992, pag. 200.

2. Comunicazioni all'Anagrafe tributaria

2.1. I soggetti di cui al precedente punto 1. comunicano all'Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991.

3. Modalità di trasmissione

3.1. I soggetti di cui al punto 1. effettuano le comunicazioni previste al punto 2. utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

3.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2., degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3.3. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

4. Tipologie di invio

4.1. Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

4.2. Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. E' possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

4.3. Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

4.4. Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

5. Termini delle trasmissioni

5.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è stabilito al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

5.2. Nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 5.1., il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

5.3. Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 5.1., il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

5.4. Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 5.2. e 5.3., la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1. deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi al predetto termine.

5.5. L'annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1. è effettuato entro i 5 giorni successivi alla medesima scadenza.

5.6. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 5. sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate.

6. Trattamento dei dati

6.1. I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell'osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria.

6.2. I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine di valutare la capacità contributiva e di elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

6.3. Nel caso di esecuzione di controlli fiscali le analisi saranno eseguite in modo anonimo e i dati personali verranno utilizzati limitatamente alla identificazione dei contribuenti secondo un principio di necessità.

7. Sicurezza dei dati

7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 3., è garantita dal sistema dell'invio telematico dell'Anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

8. Ricevute

8.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2. e 3. dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

8.2. Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

8.2.1. Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2. e 3. dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 3.;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

8.2.2. Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

8.3. Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta.

In tal caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 8.1. e reca in allegato l'elenco di tali codici fiscali non acquisiti.

8.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro 5 giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

9. Correzioni alle specifiche tecniche

9.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 saranno pubblicate nell'apposita Sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

L'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente.

Con il presente provvedimento sono stabilite, ai sensi dell'art. 78, comma 26, della legge n. 413 del 1991, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni effettuate, a partire dalle informazioni relative all'anno 2014, dagli Enti previdenziali con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali. Si introducono, altresì, procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1):

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'Anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, relativamente all'allegato tecnico;

decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di comunicazioni all'Anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali;

legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);

legge 11 marzo 2014, n. 23: delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita;

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 novembre 2010.

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