AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2010.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modifiche relative al modello 730-1/2010 ed alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2010 approvati con provvedimento del 15 gennaio 2010.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

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Dispone:

Modifiche al modello 730-1/2010 ed alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2010

Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2010, concernente l'approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, pubblicato in data 19 gennaio 2010, sono apportate le modificazioni di seguito elencate:

a) nella scheda da utilizzare per la scelta dell'8‰ dell'IRPEF (modello 730-1), l'ultimo periodo contenuto nelle Avvertenze è sostituito con il seguente: La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale;

b) nella scheda da utilizzare per la scelta del 5‰ dell'IRPEF, (modello 730-1) il titolo del riquadro Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge è integrato con le seguenti parole: che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

c) alla pagina 7 delle istruzioni, nel 1° rigo del paragrafo 1.15 (Le date da ricordare) sono eliminate le seguenti parole: sugli emolumenti corrisposti in tale mese;

d) alla pagina 9 delle istruzioni, nella parte relativa alla Scelta per la destinazione dell'8‰ dell'IRPEF il periodo le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale è sostituito con il seguente: la quota non attribuita proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale;

e) alla pagina 10 delle istruzioni, nella parte relativa alla scelta per la destinazione del 5‰ dell'IRPEF, il periodo contenuto nella lettera e) dell'elenco: Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge è integrato con le seguenti parole: che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);

f) alla pagina 44 delle istruzioni, nella Sezione V, i 2 periodi che seguono le parole: per il recupero del patrimonio edilizio sono sostituiti dal seguente periodo: Inoltre dall'1 gennaio 2009 la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D.L.vo 30 maggio 2008, n. 115;

g) alla pagina 44 delle istruzioni, nella Sezione V, il periodo che segue le parole: requisiti tecnici richiesti è sostituito dal seguente: In caso di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kw, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori;

h) alla pagina 58 dell'appendice alla voce Eventi eccezionali alla fine dell'elenco numerato è aggiunto il seguente codice: 7 per i soggetti residenti nel comune di Viareggio individuati nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3834 del 22 dicembre 2009, per i quali è prevista la sospensione dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;

i) alla pagina 71 dell'appendice la Tabella 10 Aliquota convenzionale massima applicabile sui dividenti esteri è sostituita dalla Tabella, avente lo stesso titolo, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A.

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono apportate alcune modifiche al modello di dichiarazione 730/2010 con le relative istruzioni, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2010.

Dette variazioni si sono rese necessarie per tener conto anche delle precisazioni fornite con la risoluzione n. 3/E del 28 gennaio 2010 avente per oggetto la cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (Istanza di interpello regione Piemonte).

Sarà cura dell'Agenzia procedere alla ripubblicazione integrale del modello 730/2010 e delle relative istruzioni aggiornati con le modifiche effettuate.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: Norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

provvedimento 15 gennaio 2010: approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2010 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, pubblicato sul sito il 19 gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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ALLEGATO A

TABELLA 10 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PaesiAliquota massima
Albania, Bosnia Erzgovina, Bulgaria, Cina, Croazia, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela
10%
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Moldavia, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenista, Tunisia, Ucraina, Uganda, Vietnam e Zambia




15%
Costa d'Avorio 15-18% (1)
Emirati Arabi 5-15% (2)
Grecia 15-35% (3)
Malta 0-15% (4)
Mauritius 15-40% (5)
Georgia, Siria 5-10% (6)
Armenia 5-10% (7)
Oman 5-10% (8)
Ghana, Lettonia 5-15% (9)
Islanda 5-15% (10)
Thailandia 15-20% (11)
India, Pakistan 25%
Trinidad e Tobago 20%
(1) Il 18% dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(2) Il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi e il 15% dell'ammontare lordo dei dividenti in tutti gli altri casi.
(3) Il 35% se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15% in tutti gli altri casi.
(4) Il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti o utili prodotto negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
(5) Il 40% dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(6) Il 5% se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.
(7) Il 5% se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
(8) Il 5% se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15% del capitale della società che distribuisce i dividendi.
(9) Il 5% se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
(10) Il 5% se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10% dl capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
(11) Il 15% se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25% delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

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