AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2015.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità e termini di fruizione del credito di imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a favore delle imprese per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 ottobre 2013.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta

1.1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (1), concesso a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso dei requisiti di cui alla lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 24, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1.2. Ai fini di cui al punto 1.1., il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 ottobre 2013. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2171, 2712.

2. Procedura di controllo automatizzato

2.1. Il Ministero dello Sviluppo Economico trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.

2.2. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell'importo dell'agevolazione concessa il modello F24 è presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate a partire dal 3° giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Agenzia delle entrate.

2.3. Per ciascun modello F24 ricevuto l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi del punto 2.1., effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

L'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istituisce un contributo sotto forma di credito d'imposta a vantaggio delle imprese per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 ottobre 2013, sono adottate le disposizioni necessarie di attuazione del contributo concesso sotto forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 83 del 2012.

In particolare, l'articolo 4 del citato decreto 23 ottobre 2013 disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta in parola, prevedendo, al comma 1, l'indicazione dell'importo del beneficio concesso all'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Il successivo comma 2 prevede che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.

Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta in parola, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: Misure urgenti per la crescita del Paese che, all'articolo 24, disciplina il "Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati";

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2014, che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 24, comma 11, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, detta le: "Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo";

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione.

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