AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2010.
(Agenzia delle Entrate)
Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo - Articolo 25, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Ambito soggettivo
1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti:
a) delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, dei sostituti d'imposta, aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della provincia dell'Aquila diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (8);
b) degli istituti di credito e assicurativi aventi domicilio fiscale o sede operativa anche nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
1.2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (9), modificato dall'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (10), i soggetti di cui al punto 1.1 effettuano:
a) gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 aprile 2009 e dall'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, diversi dai versamenti, entro il mese di marzo 2010, con le modalità indicate nel punto 2);
b) i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 aprile 2009 e dall'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, mediante un numero massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010, con le modalità indicate nel punto 3.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1220, 1827; I.L.P. 2009, pagg. 901, 1384.
(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pagg. 1284, 1605.
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 154; I.L.P. 2010, pag. 99.
2. Presentazione delle dichiarazioni e altri adempimenti
2.1. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31 marzo 2010. La dichiarazione deve essere presentata in ogni caso dai contribuenti che hanno chiesto al sostituto d'imposta di non operare le ritenute.
2.2. Le dichiarazioni di cui al punto 2.1. sono trasmesse in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando i modelli relativi ai periodi d'imposta cui si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I predetti modelli, sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati rilevandoli dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Nella casella "Eventi eccezionali" deve essere indicato il codice "4".
2.3. I contribuenti che hanno percepito redditi dichiarabili con il modello 730, compreso il caso in cui devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC) e quelli che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti possono presentare la dichiarazione redatta su modello Unico - persone fisiche a un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 13 marzo 2008.
2.4. Gli adempimenti diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il 31 marzo 2010.
3. Modalità di versamento
3.1. L'importo dei versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonché l'importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno 2008 non eseguiti per effetto della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.
3.2. L'importo del saldo dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive nonché l'importo delle imposte sostitutive e delle ritenute dovuti per il periodo d'imposta 2008 e l'importo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2009, nei limiti dell'imposta dovuta a saldo, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. Nei medesimi termini sono versate le imposte dovute dai soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e che non hanno subito le trattenute delle somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione.
3.3. Le disposizioni di cui al punto 3.2. si applicano anche ai versamenti delle imposte dovute nel periodo di sospensione, e non corrisposte, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare.
3.4. I tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati mediante un numero massimo di 60 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2010.
3.5. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare i modelli di pagamento e i codici tributo, stabiliti per i singoli tributi, con riferimento a ciascun anno d'imposta.
3.6. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi effettuata secondo il presente provvedimento avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.
Motivazioni
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 aprile 2009 ha previsto a favore delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, con residenza nel territorio della provincia dell'Aquila, colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009. La medesima sospensione è concessa ai soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila.
L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, prevede che le ordinanze da emanarsi negli stati di emergenza in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito il territorio della regione Abruzzo, rilevano con riferimento ai soggetti residenti nei comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 (cosiddetti comuni del cratere), modificato e integrato dal decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.
L'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010), ha previsto che le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 aprile 2009, sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837, del 30 dicembre 2009, emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto che nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 (comuni del cratere), con esclusione degli Istituti di credito e assicurativi, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, è prorogato al 30 giugno 2010.
Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione con riferimento ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli sopra menzionati (comuni fuori dal cratere) nonché degli Istituti di credito e assicurativi aventi domicilio fiscale nei comuni del cratere, nei confronti dei quali non opera la proroga della sospensione prevista dall'ordinanza n. 3837 del 2009.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009;
decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11;
decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780;
decreto-legge dell'1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge del 3 agosto 2009, n. 102;
legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 198;
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 10, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837, del 30 dicembre 2009;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322;
decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.