AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 settembre 2022.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità di attuazione dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

DISPONE

 

1. Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130

1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'allegato modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione da presentare, secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1.2. La domanda di definizione di cui al punto 1.1. deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, il quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, sopra citata, intende definire i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1.3. Sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti:

a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a € 100.000, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3;

b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a € 50.000, con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1.4. La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.

1.5. Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.

1.6. Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati.

1.7. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (16 settembre 2022), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del citato articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

1.8. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1., lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

 

2. Descrizione e contenuto del modello

Il modello di domanda di cui al punto 1.1. si compone del frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che presenta la domanda, la controversia tributaria oggetto di definizione, l'atto impugnato, l'importo dovuto per la definizione e i dati del pagamento.

 

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3.1. Il modello di cui al punto 1.1. verrà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti internet diversi da quello dell'Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

3.4. È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

 

4. Modalità di presentazione della domanda

4.1. A partire dal 16 settembre 2022 data di entrata in vigore della legge e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il 120° giorno cade di sabato 14 gennaio), per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, utilizzando esclusivamente il modello di cui al punto 1.1. con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.

La presentazione è effettuata tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio di merito.

4.2. È consentita la sostituzione dell'istanza originaria, barrando la casella "Istanza sostitutiva", entro il termine di cui al punto 4.1.

 

5. Modalità di versamento

5.1. Il pagamento dell'importo da versare per la definizione deve avvenire in un'unica soluzione. Non è ammesso il pagamento rateale. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento.

5.2. Dall'importo dovuto per la definizione vanno scomputate le somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

5.3. È esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.5. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Perfezionamento della definizione

6.1. La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, salvo l'eventuale diniego di cui al punto 6.2. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6.2. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

 

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dà attuazione alle disposizioni ivi contenute che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

L'articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.

In particolare il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Il provvedimento approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni.

Entro il 16 gennaio 2023 il contribuente per ciascuna controversia presenta una distinta domanda di definizione mediante invio a mezzo PEC.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È ammesso lo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona - salvo eventuale diniego - con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 31 agosto 2022, n. 130: disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario;

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413;

legge 27 dicembre 2002, n. 289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003);

legge 24 marzo 2001, n. 89: Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del Codice di procedura civile;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva n. 95/46/CE.

 

 

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