AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2014.
(Agenzia delle Entrate)
Aggiornamento degli importi previsti dal decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 disciplinante l'Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
...omissis...
Determina:
Articolo 1.
1. L'importo di cui all'articolo 7, comma 1, punto a) del decreto è azzerato.
2. L'importo di cui all'articolo 7, comma 1, punto b) del decreto è rideterminato in € 15.
Articolo 2.
1. A ciascuna Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riconosciute 3 password di accesso a titolo gratuito, per ciascun anno solare.
2. Resta salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 1 del decreto.
Articolo 3.
1. La disposizioni di cui ai precedenti articoli decorrono a partire dall'1 gennaio 2015.
Motivazioni
L'art. 7 del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, per l'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale, prevede il pagamento:
a) dell'importo di € 200, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione;
b) dell'importo di € 30 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all'utente nell'anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici;
c) dei tributi previsti dalla norma vigente per l'accesso in consultazione.
Gli importi previsti ai punti a) e b) sono rideterminati in funzione dell'andamento dei costi dei sistemi informatici e nella prospettiva di favorire lo svolgimento delle attività delle Pubbliche amministrazioni e contribuire a dare impulso alla diffusione dei servizi in rete per i privati, con particolare riferimento agli operatori del settore immobiliare.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento
Legge n. 52/1985 (articolo 20, comma 7), recante: "Modifiche al Libro Sesto del Codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari";
D.P.R. n. 305/1991 (articoli 1 e 2), recante il: "Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico";
decreto del Ministro delle Finanze 10 ottobre 1992, relativo alla: "Istituzione nelle conservatorie dei registri immobiliari del servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o più conservatorie automatizzate nonché procedure e specifiche tecniche";
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (articolo 1, comma 5), recante: "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa";
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (l'art. 2, comma 68), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente: "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" che prevede che: "Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio";
decreto direttoriale 4 maggio 2007, regolante l':"Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale";
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (articolo 23-quater), recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario."
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