AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 febbraio 2015.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione

E' approvato il modello di avviso di intimazione di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, che sostituisce il modello di cui all'allegato 3 del decreto dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate - Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999.

Motivazioni

L'art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l'espropriazione forzata, se non è iniziata entro 1 anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni dalla data della predetta notifica.

L'art. 29, comma 1, lett. e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (2), prevede che la notifica del suddetto avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio dell'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica di un avviso di accertamento, nonché degli atti successivi emessi dall'Agenzia delle entrate ai sensi del citato art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78 del 2010.

La notifica dell'avviso di intimazione è parimenti prevista dall'art. 9, comma 3-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (3), con riguardo agli atti emessi dall'Agenzia delle dogane ai sensi del menzionato art. 9, comma 3-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'agente della riscossione.

In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall'agente della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso. L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.

L'avviso di intimazione prevede, altresì, una sezione riservata all'agente della riscossione nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e chiarimenti.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 852, 1460; I.L.P. 2012, pagg. 404, 724.

Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, comma 1 e 2).

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 [art. 7, comma 2, lettere a), b), c)].

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