AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005)

Aggiornamento, per gli anni 2004 e 2005, della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Aggiornamento e conversione in euro della tabella

1.1. Per i periodi d'imposta 2004 e 2005 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle Finanze 10 settembre 1992 (26), così come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 19 novembre 1992 (27), sono aggiornati e convertiti in euro in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, come indicato nell'allegato A al presente provvedimento.

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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 2988; I.L.P. 1992, pag. 1838.

(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pagg. 3573; 1993, pag. 666; I.L.P. 1992, pag. 2130; 1993, pag. 413.

Motivazioni

In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Ministro delle Finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (cosiddetto "redditometro"), valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.

L'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro delle Finanze, prevede che gli importi stabiliti nell'allegata tabella sono adeguati ogni 2 anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

Per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 l'aggiornamento è stato attuato con l'emanazione del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999 e per il biennio 1998-1999 con il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999.

Per il biennio 2000-2001 l'adeguamento è stato attuato con l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005 (28).

Per il biennio 2002-2003 l'aggiornamento è stato attuato con l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 5 aprile 2005 (29).

Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, per il biennio 2004-2005, degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle Finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 19 novembre 1992).

L'Istituto nazionale di statistica, con nota prot. 852 del 15 marzo 2005, ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992-giugno 2004 è stata pari al 42,4% in aumento.

La nuova tabella è redatta con gli importi espressi in euro, in applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 579; I.L.P. 2005, pag. 459.

(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1473; I.L.P. 2005, pag. 1024.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

- regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

- statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

- art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

- decreto del Ministro delle Finanze 10 settembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992 - così come modificato dal decreto del Ministro delle Finanze 19 novembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 25 novembre 1992 - recante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva descritti nell'allegata tabella;

- decreto direttoriale 29 aprile 1999 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1999 - con il quale la predetta tabella è stata aggiornata relativamente ai bienni 1994-1995 e 1996-1997;

- decreto direttoriale 21 settembre 1999 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 237 dell'8 ottobre 1999 - con il quale la citata tabella è stata adeguata relativamente al biennio 1998-1999, nonchè convertita in euro per il periodo d'imposta 1999;

- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005 - concernente l'aggiornamento e la conversione in euro della predetta tabella per il biennio 2000-2001;

- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 5 aprile 2005 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005 - recante l'adeguamento e la conversione in euro della richiamata tabella per il biennio 2002-2003;

- Regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

- Regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

- Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a Lit. 1.936,27;

- decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 213 del 1998;

- decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, concernente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2005

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ALLEGATO A

 
Importo
--
Coefficiente
--
1. AEROMOBILI
1.1. Aerei da turismo:
fino a 100 HP € 206,66 x ora di volo 8
da 101 a 150 HP € 222,84 x ora di volo 8
da 151 a 200 HP € 272,85 x ora di volo 8
da 201 a 250 HP € 300,79 x ora di volo 8
da 251 a 300 HP € 338,30 x ora di volo 8
da 301 a 450 HP € 404,49 x ora di volo 9
da 451 a 600 HP € 553,78 x ora di volo 9
1.2. Elicotteri da turismo:
fino a 150 HP € 311,82 x ora di volo 9
da 151 a 300 HP € 426,55 x ora di volo 9
1.3. Alianti e motoalianti
€ 80,90 x ora di volo

7
1.4. Ultraleggeri e deltaplani a motore:
fino a 50 HP € 36,77 x ora di volo 7
da 51 a 100 HP € 51,48 x ora di volo 7
superiore a 100 HP € 73,54 x ora di volo 7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO
2.1. Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t. e fino a 50 t. con propulsione a vela:
oltre 600 e fino a 900 cm. € 3,68 a cm. 7
oltre 900 e fino a 1.200 cm. € 3.309,46 più € 5,88 per ogni cm. eccedente i 900 7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm. € 5.074,50 più € 8,83 per ogni cm. eccedente i 1.200 7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm. € 7.722,06 più € 8,83 per ogni cm. eccedente i 1.500 8
oltre 1.800 cm. € 10.369,63 più € 10,30 per ogni cm. eccedente i 1.800 e € 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale 8

2.2. Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t., con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm. € 2.941,74 più € 20,59 per ogni cm. eccedente i 600 più € 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a 5 volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) 5
oltre 900 e fino a 1.200 cm. € 9.119,39 più € 9,93 per ogni cm. eccedente i 900 più € 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a 5 volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) 5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm. € 12.097,90 più € 29,42 per ogni cm. eccedente i 1.200 più € 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a 5 volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) 6
oltre 1.400 cm. € 17.981,38 più € 29,42 per ogni cm. eccedente i 1.400 più € 14,71 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a 5 volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) e € 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale 7
2.3. Navi di stazza sup. a 50 t. € 66.189,12 più € 882,52 per ogni t. eccedente le 50, più € 7.354,35 per ogni unità di personale stagionale 4

2.4. Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a 3 mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. AUTOVEICOLI
3.1. Autoveicoli con alimentazione a benzina:
fino a 12 HP € 1.740,77 4
da 13 a 15 HP € 1.740,77 più € 172,09 per ogni HP eccedente i 12 5
da 16 a 20 HP € 2.257,78 più € 311,09 per ogni HP eccedente i 15 6
da 21 a 24 HP € 3.813,23 più € 222,84 per ogni HP eccedente i 20 7
oltre 24 HP € 4.704,58 più € 196,36 per ogni HP eccedente i 24 8
3.2. Autoveicoli con alimentazione a gasolio:
fino a 16 HP € 3.336,67 5
da 17 a 20 HP € 3.336,67 più € 282,41 per ogni HP eccedente i 16 6
oltre 20 HP € 4.466,29 più € 294,91 per ogni HP eccedente i 20 7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE
4.1. Campers e autocaravans:
fino a 19 HP € 2.365,16 5
da 20 a 22 HP € 2.365,16 più € 113,99 per ogni HP eccedente i 19 5
oltre 22 HP € 2.707,13 più € 177,24 per ogni HP eccedente i 22 6
4.2. Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:
da 251 a 350 cc. € 532,42 5
da 351 a 500 cc. € 713,37 5
oltre 500 cc. € 938,64 7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. ROULOTTES € 808,98 5
 
6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE
6.1. Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna:
fino a 120 mq. € 25,00/mq. annui 4
oltre 120 mq. € 25,00/mq. annui 5
6.2. Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:
fino a 120 mq. € 20,59/mq. annui 4
oltre 120 mq.

€ 20,59/mq. annui

5
6.3. Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:
fino a 120 mq. € 17,65/mq. annui 4
oltre 120 mq. € 17,65/mq. annui 5
6.4. Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:
fino a 120 mq. Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% 5
oltre 120 mq. Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% 6
6.5. Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:
  € 14,71/mq. 8
6.6. Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:
principali Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione 3
secondarie Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione 4
6.7. Residenze secondarie in locazione stagionale:  
  L'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione 6
6.8. Residenze secondarie in multiproprietà:  
  € 3,68 per mq. per settimana di disponibilità 6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. COLLABORATORI FAMILIARI
a tempo pieno conviventi € 14.855,78 per ciascun collaboratore 4
a tempo parziale o non conviventi € 8,46 per ora lavorata 4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
8.1. Cavalli mantenuti in proprio:  
cavalli da corsa € 6.618,91 7
cavalli da equitazione
€ 4.412,61

6
8.2. Cavalli a pensione:    
cavalli da corsa € 13.237,82 7
cavalli da equitazione
€ 7.354,35

6

9. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e le malattie)
  Ammontare del premio 10

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