AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25/5/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (3) (di seguito, "Decreto"), nonché le modalità attuative per la cessione del credito e approva il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE", con le relative istruzioni.

---------

 

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2021, pag. 1723; I.L.P. 2021, pag. 861.

 

2. Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati per la determinazione del credito d'imposta

2.1. I soggetti aventi i requisiti previsti dal decreto per accedere al credito d'imposta di cui al punto 1. comunicano all'Agenzia delle entrate la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell'aliquota del 15% prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto ed il credito d'imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.2. Ai fini di cui al punto 2.1., con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE" (di seguito "Comunicazione ACE"), con le relative istruzioni.

2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

3. Modalità e termini per l'invio della Comunicazione ACE

3.1. La Comunicazione ACE è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3.2. A seguito della presentazione della Comunicazione ACE è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione ACE, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3.3. La Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare tale termine cade l'ultimo giorno dell'11° mese successivo alla data indicata nel campo "Data fine periodo d'imposta" del modello di cui al punto 2.2. La Comunicazione ACE può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori Comunicazioni ACE distinte senza riportare gli incrementi indicati nelle Comunicazioni ACE già presentate.

3.4. Nello stesso periodo di cui al punto 3.3. è possibile:

a) rettificare una Comunicazione ACE già inviata, inviando una nuova Comunicazione ACE, con la stessa modalità di cui al punto 3.1., che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Restano validi gli utilizzi del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del punto 4.1. sulla base della Comunicazione ACE oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla predetta Comunicazione ACE e quello risultante dalla Comunicazione ACE rettificativa;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 3.1.

3.5. Al Centro operativo servizi fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della Comunicazione ACE.

 

4. Modalità di fruizione del credito d'imposta

4.1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l'Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, relativamente alle Comunicazioni ACE per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a € 150.000 il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

4.2. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento del credito di cui al punto precedente, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

4.3. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta va indicato ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto. In alternativa, il credito può essere ceduto secondo le modalità di cui al punto 5., con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

4.4. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

c) con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

5. Cessione del credito d'imposta

5.1. La comunicazione della cessione del credito d'imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

5.2. La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente ai sensi del punto 4.

5.3. Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità di cui al punto 5.1.

5.4. Dopo l'accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

5.5. In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

5.6. La comunicazione dell'ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.1.

5.7. Il successivo cessionario utilizza il credito d'imposta secondo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità di cui al punto 5.1.

 

6. Controlli

6.1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto, i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo l'Amministrazione finanziaria verificherà:

a) in capo al beneficiario originario, l'esistenza dei presupposti e delle condizioni previste dal decreto per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;

b) in capo ai cessionari, l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

 

7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'articolo 19 del decreto, il quale introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (cosiddetto ACE), valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 19 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il comma 7 dello stesso articolo 19 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

7.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

7.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale), dell'eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

- i dati contabili relativi all'ammontare delle variazioni in aumento del capitale proprio, del rendimento nozionale e del relativo credito d'imposta.

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d'imposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679], l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza [articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679], che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.

7.6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta.

7.7. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione per la fruizione del credito d'imposta è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

 

Motivazioni

L'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto ACE), valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 19 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

In caso di utilizzo del credito in compensazione, non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), pro tempore vigenti.

Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 7 del citato articolo 19, stabilisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

In particolare, è previsto che la comunicazione possa essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma già disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214

articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Regolamento (UE) n. 2016/679;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda