AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2013.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

L'articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", apporta alcune rilevanti modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (71), e successive modificazioni, contenente la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale.

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(71) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pagg. 2031, 2726; I.L.P. 1990, pagg. 1262, 1652.

Obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti

Ambito soggettivo

L'obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia, si rende applicabile anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Lo status di titolare effettivo è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.

Ai fini dell'adempimento dichiarativo, qualora siano verificate le condizioni per integrare detto status, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera, nonché la percentuale di partecipazione.

Per la verifica della percentuale rilevante, le partecipazioni possedute dai familiari del titolare effettivo indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917 (72) (TUIR) si cumulano. Rilevano altresì le partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta.

Nel caso in cui la partecipazione rilevante sia in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, costituisce oggetto di monitoraggio il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal caso, devono essere monitorate anche le attività estere dei soggetti esteri controllati indirettamente, delle quali il contribuente risulti titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzati in Stati o territori diversi da quelli collaborativi.

Non rilevano le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti all'estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il requisito di titolare effettivo.

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo rilevano in ogni caso gli investimenti all'estero o le attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente, dalle entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e trust, indipendentemente dallo Stato di residenza dell'entità.

In caso di trust trasparente, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW (tra cui la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust e la relativa valorizzazione).

Con riferimento agli Organismi di investimento collettivo del risparmio non rilevano, ai medesimi fini, le partecipazioni ad Organismi istituiti in Italia che effettuano investimenti all'estero. Per le partecipazioni ad Organismi istituiti in Stati o territori diversi da quelli collaborativi si applicano le medesime previsioni stabilite per le partecipazioni in società estere.

Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

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(72) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2050.

Esoneri soggettivi

Le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per organizzazioni internazionali o in zone di frontiera sono esonerate dall'obbligo di monitoraggio fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 38, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalle legge 30 luglio 2010, n. 122 (73), fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero.

L'esonero è riconosciuto per l'intero periodo d'imposta qualora l'attività lavorativa all'estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo e, nel caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività detenute all'estero entro 6 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero.

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(73) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.

Ambito oggettivo

I contribuenti devono indicare nell'apposito quadro RW gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d'imposta.

L'obbligo sussiste a prescindere dall'importo degli investimenti e delle attività.

Nel medesimo quadro devono essere riportati i dati relativi all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), istituite dall'articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalle legge 22 dicembre 2011, n. 214 (74), e successive modificazioni, sempreché dovute.

Ai fini della valorizzazione delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al 1° giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso delle attività.

Per l'individuazione del valore delle attività finanziarie si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'IVAFE, anche se non dovuta.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR occorre indicare anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

Con riferimento agli immobili situati all'estero la determinazione del valore deve seguire gli stessi criteri adottati ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta.

Per le attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, il contribuente deve indicare il costo d'acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria o, in mancanza della documentazione, il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al 1° giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del TUIR.

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(74) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 3118; 2012, pag. 244; I.L.P. 2011, pag. 2181; 2012, pag. 84.

Tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi finanziari esteri

Ai sensi del 1° periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

Il 2° e 3° periodo del medesimo comma 2 introducono una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto con l'aliquota del 20% sui seguenti redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente:

- interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;

- importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del Codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;

- compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;

- tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;

- plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;

- plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all'estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;

- redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR;

- redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR;

- redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all'estero, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all'estero, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all'estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR;

- plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

Il prelievo alla fonte di cui al 1°, 2° e 3° periodo del comma 2 del citato articolo 4 va effettuato nei confronti dei contribuenti appartenenti alle categorie alle quali si applicano gli obblighi di monitoraggio, nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versata entro il 16° giorno del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo le regole ordinarie.

Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un'autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria. L'autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente.

Ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l'eventuale natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali informazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull'intero importo del flusso ricevuto in pagamento.

Per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall'esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti.

L'intermediario comunica le posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte.

Il contribuente può richiedere all'intermediario la restituzione dell'imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del prelievo. In tal caso l'intermediario scomputa l'importo restituito dai versamenti successivi ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445. In alternativa alla richiesta all'intermediario, il contribuente può presentare all'Amministrazione finanziaria istanza di rimborso con le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I soggetti residenti obbligati all'applicazione delle predette ritenute o imposte sostitutive sono gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio.

Decorrenza

Le nuove modalità di compilazione del quadro RW si rendono applicabili a decorrere dalle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2013.

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dall'1 gennaio 2014.

Tenuto conto del Piano nazionale di migrazione alla SEPA che, sulla base del Regolamento UE n. 260/2012 prevede l'obbligo di migrazione dei servizi domestici di bonifico e di addebito diretto entro l'1 febbraio 2014, le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni, dovute per il periodo dall'1 febbraio al 30 giugno 2014, possono essere versate entro il 16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi dovuti nella misura prevista dall'articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza applicazione di sanzioni. Gli intermediari, con riferimento ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014 non applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione all'Amministrazione finanziaria. Il contribuente anche nei mesi successivi, e comunque entro il 30 giugno 2014, conferisce all'intermediario l'incarico all'applicazione del prelievo se dovuto.

Motivazioni

L'articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (75), recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", in risposta al caso Pilot 1711/11/TAXU, apporta alcune rilevanti modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, contenente la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale.

Il provvedimento è stata emanato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni normative e di stabilire il contenuto della dichiarazione annuale dei redditi prevista dal comma 1 del medesimo articolo 4.

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(75) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 2746.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,

comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento

Legge 6 agosto 2013, n. 97 (art. 9);

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (art. 4);

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [art. 1, comma 2, lettera u), art. 2 dell'allegato tecnico].

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