AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 18 maggio 2010.
(Agenzia delle Entrate)
Approvazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
E
IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA
In base alle attribuzioni loro conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispongono:
1. Approvazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216
1.1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è approvato, con le relative istruzioni, il modello di denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere utilizzato, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 1216 del 1961, anche dai contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, per le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero.
1.3. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere utilizzato anche dalle imprese di assicurazione aventi sede nell'Unione europea o negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale.
2. Modalità per la presentazione telematica del modello di denuncia
2.1. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato all'Agenzia delle entrate, con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (6) e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella denuncia utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966.
3. Decorrenza
3.1. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere utilizzato con riferimento alla denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati a partire dall'anno 2010. Per la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno 2009, in alternativa alle vigenti modalità, è consentito utilizzare il modello approvato con il presente provvedimento, da presentare con le modalità telematiche di cui al punto 2.1., ovvero in forma cartacea.
3.2. Nelle ipotesi di cui ai punti 1.2. e 1.3. il modello di cui al punto 1.1. deve essere utilizzato a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Fino a tale termine è altresì consentito utilizzare il modello approvato con il presente provvedimento, da presentare con le modalità telematiche di cui al punto 2.1., ovvero in forma cartacea.
4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
4.1. Il modello di denuncia, approvato con il presente provvedimento, è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
4.2. Il medesimo modello può essere altresì utilizzato e stampato prelevandolo da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
Motivazioni
L'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbano presentare all'Agenzia delle entrate la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni.
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che la citata denuncia debba essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministro dello Sviluppo Economico. In base alla normativa vigente, le competenze concernenti la predisposizione della modulistica sono demandate all'Agenzia delle entrate.
Il modello che si approva è utilizzato anche dai contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, per le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero, ai sensi dell'art. 11 della citata legge.
Inoltre, il medesimo modello è utilizzato dalle imprese di assicurazione aventi sede nell'Unione europea o negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione al menzionato articolo 9, comma 3, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, approva, con le relative istruzioni, il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, da presentare all'Agenzia delle entrate con modalità telematica, in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404 (7).
Il modello approvato deve essere utilizzato per la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati a partire dall'anno 2010.
In conformità al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), per la denuncia annuale dei premi e accessori incassati nell'anno 2009, l'utilizzo del modello approvato è previsto in via facoltativa con modalità di presentazione telematica o cartacea. Inoltre, per i contraenti domiciliati o aventi sede in Italia che stipulano contratti con assicuratori all'estero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché per le imprese di assicurazione aventi sede nella U.E. o negli Stati dello S.E.E. che assicurano un adeguato scambio di informazioni - le quali operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale - l'obbligo di utilizzo del modello di denuncia approvato decorre dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Fino a tale termine è consentito comunque presentare detto modello in via telematica o in forma cartacea.
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2430.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Attribuzioni della competente Direzione generale del Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello Sviluppo Economico, subentrato nella predetta competenza prima del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e poi del Ministero delle Attività Produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Norme comuni sulla competenza dirigenziale
Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche (in particolare art. 4, comma 2, art. 16 e art. 70, comma 6).
Disciplina normativa di riferimento
Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.