AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2008.

(Agenzia delle Entrate)

 

Individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1.1. Si considerano altri incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni: le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (8), per le dichiarazioni fiscali e contributive degli Enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna amministrazione, nel proprio ambito, può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo prescelto.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

Motivazioni

Con il presente Provvedimento si ampliano le modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni possono provvedere agli adempimenti fiscali, con conseguenti effetti di semplificazione e razionalizzazione, mediante l'estensione delle categorie di soggetti pubblici autorizzati all'accesso al canale telematico Entratel in qualità di intermediari.

Infatti, si considerano incaricati ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali degli Enti pubblici, degli uffici e delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili tutte le Amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165: trattasi, precisamente, delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La disciplina introdotta consente, oggi, a tutte le Pubbliche amministrazioni di demandare la trasmissione delle dichiarazioni a propri Enti pubblici, strutture o moduli o altre suddivisioni amministrative ad esse funzionalmente riconducibili: ad esempio, le Unioni di comuni potranno eseguire gli adempimenti fiscali e contributivi per conto dei comuni aderenti alle unioni medesime.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.

Statuto dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, all'imposta sul valore aggiunto [in particolare l'art. 3, comma 3, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998].

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che individua l'ambito di applicazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 2).

Decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze 18 febbraio 1999, con il quale sono stati individuati altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Decreto del Ministro delle Finanze 12 luglio 2000, con i quali sono stati individuati altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze 21 dicembre 2000, con il quale sono stati individuati altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 2001, che ha ampliato ulteriormente le categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica.

Roma, lì 18 novembre 2008

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