AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale dell'1 aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016, n. 137.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Adempimenti inerenti gli obblighi di determinazione e versamento delle imposte dovute ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione

1.1. Gli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, con cui i soggetti fiscalmente residenti in Italia indicati all'articolo 2, paragrafo 1., della Convenzione intrattengono rapporti di deposito, custodia, amministrazione o gestione di attività finanziarie, determinano i redditi di natura finanziaria con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ovvero in via analitica mediante l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché il valore delle attività finanziarie stesse ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, qualora dovuta.

1.2. Sui risultati della gestione e sui redditi così determinati gli enti calcolano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicando l'aliquota corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata sui redditi qualora le attività finanziarie fossero state detenute in Italia presso intermediari finanziari abilitati all'applicazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Per i soggetti indicati all'articolo 2, paragrafo 1., lettera b) della Convenzione, sui redditi per i quali non è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta o di un'imposta sostitutiva, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%. Per i soggetti indicati all'articolo 2, paragrafo 1., lettera a) della medesima Convenzione, gli enti calcolano altresì l'imposta sul valore delle attività finanziarie con le modalità e aliquote previste dall'articolo 19, commi da 18 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.

1.3. Gli enti indicati all'articolo 2, paragrafo 1., della Convenzione, comunicano all'intermediario finanziario che assume l'incarico di rappresentante fiscale in Italia i dati e le informazioni necessarie per il versamento delle imposte di cui al precedente comma 1.2., fornendo la relativa provvista. Gli stessi enti sono tenuti a fornire al rappresentante fiscale in Italia la documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'eventuale attività di controllo svolta dalla stessa in relazione alle categorie reddituali e alle fattispecie impositive oggetto della Convenzione nonché alla correttezza degli adempimenti ivi previsti. Per l'accertamento e la riscossione delle predette imposte si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.4. Gli enti sono altresì tenuti a comunicare al predetto rappresentante fiscale i nominativi dei soggetti che hanno rinunciato all'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 e nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto. Tale comunicazione deve pervenire al rappresentante fiscale entro i termini utili alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari di cui all'articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

2. Sistema di tassazione applicabile nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione

2.1. Per le attività finanziarie detenute dai soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1., della Convenzione nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, la tassazione dei relativi redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria percepiti e realizzati nel medesimo periodo è applicata, anche in mancanza di opzione, con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997. In quest'ultimo caso, l'imposta sul valore delle attività finanziarie è applicata sul valore complessivo del rapporto rendicontato, ove dovuta.

2.2. Ai sensi del citato articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, è fatta salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da rilasciare al soggetto gestore entro il termine del 31 dicembre 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione della legge 7 luglio 2016, n. 137, che ha ratificato la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, siglata nella Città del Vaticano l'1 aprile 2015.

La Convenzione, oltre a disciplinare lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra le Autorità competenti dei due Stati recependo il più aggiornato standard internazionale (articolo 26 del modello OCSE) in materia, ha istituito a regime un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia, che possono peraltro avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Al fine di dare attuazione alla Convenzione, con il presente provvedimento vengono disciplinati gli adempimenti inerenti le modalità di determinazione e versamento delle imposte dovute ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, che dovranno effettuare gli enti e il rappresentante fiscale ivi indicati, e viene individuato il sistema di tassazione applicabile nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi;

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; Disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni: Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

legge 15 dicembre 2014, n. 186: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio;

legge 7 luglio 2016, n. 137: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano l'1 aprile 2015, con relativo Scambio di note verbali del 20 luglio 2007, ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016.

 

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