AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per "decreto", il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla

legge 21 maggio 2021, n. 69;

b) per "definizione", la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto;

c) per "proposta di definizione", la proposta di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto.

 

2. Perfezionamento ed efficacia della definizione

2.1. In presenza dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

2.2. L'efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. A tal fine, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione presentano l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

 

Motivazioni

L'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (nel seguito: decreto), ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia di COVID-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30% rispetto all'anno d'imposta precedente.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume d'affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d'imposta 2019 e 2020.

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. In particolare, per il periodo d'imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; per il periodo d'imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

L'agevolazione consiste nell'esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d'irregolarità.

Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 5, c. 11, del decreto, sono definite le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata.

In particolare, se sono rispettati i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto (cioè la titolarità di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e la riduzione significativa del volume d'affari o dell'ammontare dei ricavi o dei compensi), la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

Inoltre, l'efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1. (Aiuti di importo limitato) e 3.12. (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modificazioni. Per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l'autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della 1ª rata.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (articoli 1 e 5);

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 157);

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (articolo 2);

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni (sezioni 3.1 e 3.12).

 

 

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