AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2008.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione delle modalità e dei termini per la segnalazione dell'omessa comunicazione alle società di gestione del risparmio da parte dei partecipanti ai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui all'articolo 82, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Soggetti obbligati alla segnalazione

1.1 Sono approvate le modalità e i termini per la segnalazione dell'omessa comunicazione alle società di gestione del risparmio, da parte dei possessori di quote di fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del Testo unico della Finanza, approvato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro, delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui all'articolo 82, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Contenuto delle comunicazioni dei possessori di quote

2.1. La comunicazione in forma scritta di cui al comma 19 del citato articolo 82 deve contenere l'indicazione di

- cognome (ovvero denominazione),

- nome,

- codice fiscale,

- partita IVA,

- data e luogo di nascita,

- residenza anagrafica (ovvero domicilio fiscale),

- numero di quote possedute e relativa data di acquisto o sottoscrizione,

- denominazione del fondo,

- tipologia di fondo (se riservato o speculativo).

Nel caso di società, enti o trust devono essere indicati anche i dati anagrafici del legale rappresentante della società o dell'ente ovvero del trustee.

2.2. Inoltre il partecipante deve comunicare alla società di gestione del risparmio:

- se la quota è detenuta in qualità di:

- imprenditore individuale,

- società o ente commerciale residente ovvero stabile organizzazione di soggetto non residente,

- società non commerciale residente,

- ente non commerciale residente,

- forma di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,

- OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) disciplinato dal decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF),

- soggetto non residente,

- ente pubblico o ente di previdenza obbligatoria,

- trust.

- Se, sulla base delle informazioni in suo possesso, sussistono rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con altri partecipanti al fondo, compresi i disponenti o i beneficiari del trust e coloro che detengono il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50% in società o enti partecipanti al fondo, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

- Dati anagrafici delle persone fisiche legate da rapporti di parentela o affinità.

3. Sussistenza dei requisiti

3.1. La società di gestione del risparmio verifica ogni anno la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 18 dell'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008 sulla base delle informazioni di cui al punto 2. trasmesse dai possessori delle quote del fondo, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta.

4. Dati oggetto della segnalazione

4.1. La società di gestione del risparmio, qualora i partecipanti al fondo abbiano omesso, in tutto od in parte, di trasmettere le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 18 dell'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008 tramite la comunicazione di cui al punto 2, non consentendole di applicare l'imposta patrimoniale a carico del fondo, segnala all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei predetti possessori di cui abbia conoscenza.

5. Modalità di trasmissione

5.1. Le società di gestione del risparmio trasmettono i dati di cui al punto 4. utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da esse posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle segnalazioni di cui al punto 4., le società di gestione del risparmio sono tenute ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

5.2. Gli archivi contenenti le segnalazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.

6. Termini per le segnalazioni

6.1. Le segnalazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati. Per l'anno 2008 il predetto termine è fissato al 30 giugno 2009.

7. Trattamento dei dati

7.1. I dati e le notizie, che pervengono all'Anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

7.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.

8. Sicurezza dei dati

8.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 4., è garantita dal sistema dell'invio telematico dell'Anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la crittografia degli archivi.

8.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

9.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

10. Ricevute

10.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.

10.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi.

10.3. Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;

d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Regolamento emanato con D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;

e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

10.4. Gli esiti, di cui al precedente punto 10.3., sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione, purché corretta, entro i termini previsti dalle norme citate. Nell'ipotesi di cui alla lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è in ogni caso prorogato di 30 giorni lavorativi.

Motivazioni

Ai sensi del secondo periodo del comma 19 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decorrenza dal 2008, i possessori delle quote di fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del Testo unico della Finanza, approvato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro, trasmettono alla società di gestione del risparmio incaricata della relativa gestione entro il 31 dicembre apposita comunicazione scritta contenente le informazioni necessarie per consentire l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 18 del medesimo articolo 82.

La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo abbiano omesso, in tutto o in parte, di rendere la suddetta comunicazione non consentendo l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 del citato articolo 82.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322.

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