AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 dicembre 2013, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013, prot. n. 2013/151663, il paragrafo "Decorrenza" è sostituito dal seguente:

"Decorrenza

Le nuove modalità di compilazione del quadro RW si rendono applicabili a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2013.

Gli adempimenti connessi alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dall'1 luglio 2014".

Motivazioni

L'articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (10), recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2013", apporta alcune rilevanti modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, contenente la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale, introducendo nuovi obblighi di sostituzione tributaria sui redditi di capitale e diversi originati da investimenti esteri o attività estere di natura finanziaria.

Tenuto conto delle difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti in ordine ai suddetti obblighi e alle necessarie implementazioni procedurali, il provvedimento rinvia al luglio 2014 la decorrenza degli adempimenti connessi alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990. Tale rinvio non comporta perdita di gettito, in coerenza con quanto previsto nella Relazione tecnica all'articolo 9 della Legge europea 2013, trattandosi di redditi che rimangono soggetti agli obblighi dichiarativi ai fini della autoliquidazione delle imposte a cura del contribuente.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 2746.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento

Legge 6 agosto 2013, n. 97 (art. 9);

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (art. 4);

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [art. 1, comma 2, lettera u), art. 2 dell'allegato tecnico];

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013, prot. n. 2013/151663.

Allegati ...omissis....

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