AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1. Le forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d'imposta, a partire dalle informazioni relative all'anno 2015, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (25), con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1.

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

2. Comunicazioni all'Anagrafe tributaria

2.1. I soggetti di cui al precedente punto 1. comunicano all'Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991.

3. Modalità di trasmissione

3.1. I soggetti di cui al punto 1. effettuano le comunicazioni di cui al punto 2. utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

3.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2., degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli "responsabili o incaricati del trattamento dei dati" ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli art. 29 e 30 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

3.3. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

4. Tipologie di invio

4.1. Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

4.2. Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. E' possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla 1ª sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

4.3. Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

4.4. Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

5. Termini delle trasmissioni

5.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è stabilito al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

5.2. Nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 5.1., il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

5.3. Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 5.1., il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

5.4. Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 5.2. e 5.3., la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1. deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi al predetto termine.

5.5. L'annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1. è effettuato entro i 5 giorni successivi alla medesima scadenza.

5.6. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 5. sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate.

6. Trattamento dei dati

6.1. I dati e le notizie, trasmessi nell'osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria.

6.2. Essi vengono utilizzati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per lo svolgimento delle altre attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

6.3. I dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del 6° anno successivo ad ogni anno d'imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

7. Sicurezza dei dati

7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

8. Ricevute

8.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2. e 3. dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) data e ora di recezione del file;

b) identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

8.2. Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

8.2.1. Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2. e 3. dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 3.;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

8.2.2. Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

8.3. Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta. In tal caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 8.1. e reca in allegato l'elenco di tali codici fiscali non acquisiti.

8.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro 5giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

9. Correzione alle specifiche tecniche

9.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

L'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (26), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente.

Con il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite, ai sensi dell'art. 78, comma 26, della legge n. 413 del 1991, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni effettuate, a partire dalle informazioni relative all'anno 2015, dalle forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d'imposta.

Non vanno, pertanto, trasmessi all'Agenzia delle entrate, con la comunicazione disciplinata dal presente provvedimento, i dati relativi ai contributi versati per il tramite del sostituto d'imposta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera h), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto gli stessi sono trasmessi dallo stesso sostituto d'imposta attraverso la certificazione unica.

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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 3365; I.L.P. 2014, pag. 1693.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

decreto 31 luglio 1998;

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

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