AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Servizio @e.bollo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

D'INTESA CON

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Definizioni

1.1. Nel presente provvedimento si intendono per:

Codice dell'amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive integrazioni e modificazioni;

Documento informatico: il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. p), del Codice dell'amministrazione digitale;

Contribuente: chiunque è obbligato al versamento dell'imposta di bollo;

Amministrazione: la Pubblica amministrazione o qualsiasi Ente o Autorità competente che riceve un documento informatico per il quale è dovuta l'imposta di bollo, obbligata agli adempimenti e alle verifiche previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972;

Impronta: l'impronta di una sequenza di simboli binari (bit) di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del D.P.C.M. 22 febbraio 2013;

Identificativo univoco bollo digitale (IUBD): la combinazione di lettere, numeri e simboli che identificano univocamente ciascuna marca da bollo digitale;

Intermediari: i soggetti individuati tra quelli definiti ai sensi dell'art. 114-sexies, del Testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato con D.L.vo n. 385/1993, convenzionati con l'Agenzia delle entrate, che acquistano gli identificativi univoci bollo digitale (IUBD) ed emettono le marche da bollo digitali;

Marca da bollo digitale: il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo ed attesta l'avvenuta erogazione del servizio che associa l'identificativo univoco di bollo digitale (IUBD) con l'impronta del documento ad esso correlato;

Firma elettronica avanzata: la firma di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Codice dell'amministrazione digitale;

Sistema di protocollazione: il sistema di gestione informatica dei documenti di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che garantisce la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

@e.bollo: la denominazione ufficiale della procedura di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici di cui al presente decreto e del relativo servizio. Il simbolo @ richiama le modalità di invio dei documenti mediante posta elettronica e la "e." le altre modalità telematiche di invio dei documenti soggetti ad imposta di bollo.

2. Modalità di assolvimento dell'imposta da parte dei contribuenti

2.1. Il contribuente assolve in via telematica al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le istanze trasmesse telematicamente a una Amministrazione e per i relativi atti e provvedimenti, ai sensi degli articoli 3, comma 1-bis, e 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, acquistando la marca da bollo digitale tramite il servizio @e.bollo.

2.2. Il servizio @e.bollo consente l'acquisto della marca da bollo digitale, che associa l'identificativo univoco bollo digitale" (IUBD) all'impronta del documento da assoggettare ad imposta.

2.3. L'imposta di bollo si considera assolta esclusivamente nel caso in cui ci sia corrispondenza tra l'impronta del documento soggetto a bollo e l'impronta del documento contenuta nella marca da bollo digitale.

2.4. In nessun caso è ammesso il rimborso della marca da bollo digitale.

3. Modalità di messa a disposizione del servizio

3.1. Il servizio @e.bollo è disponibile sui siti internet delle Amministrazioni che offrono servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze a loro dirette, o sui siti internet degli intermediari.

3.2. Le Amministrazioni che rendono disponibili sui propri siti servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze a loro dirette, devono garantire il collegamento con uno o più intermediari che offrono il servizio @e.bollo, avvalendosi della piattaforma individuata dall'art. 81 del Codice dell'amministrazione digitale.

3.3. Nei casi di cui al punto 3.2., le Amministrazioni, allo scopo di semplificare gli oneri operativi a carico del contribuente e secondo le linee guida di cui al punto 6.2., provvedono ad integrare i propri servizi con le funzioni che prevedono:

- la fornitura all'intermediario dell'impronta del documento e delle altre informazioni necessarie per la predisposizione della marca da bollo digitale;

- l'acquisizione contestuale della marca da bollo digitale a completamento delle operazioni di acquisto del contribuente.

3.4. Laddove l'Amministrazione non metta a disposizione i servizi di cui al punto 3.2.; la marca da bollo digitale è acquistata accedendo direttamente al servizio @e.bollo reso disponibile in rete dagli intermediari, i quali mettono anche a disposizione del contribuente, con modalità semplificate ed automatizzate, il software di generazione dell'impronta del documento, conforme alle regole definite con le linee guida di cui al punto 6.2. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta non è consentita la trasmissione in chiaro del documento all'intermediario, a tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti.

3.5. Nel caso in cui l'Amministrazione rilasci un atto o provvedimento soggetto a imposta di bollo sotto forma di documento informatico, può consentire il pagamento dell'imposta tramite il servizio @e.bollo:

a) contestualmente alla presentazione dell'istanza, nei casi di cui al precedente punto 3.2., laddove i servizi interattivi resi disponibili dall' Amministrazione prevedano l'immediato rilascio dell'atto o del provvedimento richiesto;

b) a seguito di una comunicazione con la quale l'Amministrazione avvisa il contribuente della disponibilità dell'atto o provvedimento. Tale comunicazione contiene le istruzioni di accesso al documento presso il sito dell'Amministrazione tramite i servizi di cui al punto 3.2.;

c) nel caso in cui l'Amministrazione non disponga degli strumenti di cui al punto 3.2., invia una comunicazione che contiene in allegato un documento informatico, redatto secondo le linee guida di cui al punto 6.2., che il contribuente utilizzerà per l'acquisto della marca da bollo digitale e l'invio all'Amministrazione secondo le modalità di cui al punto 3.4.

3.6. Nei casi di cui al punto 3.5. il documento informatico soggetto ad imposta di bollo deve riportare la dicitura che l'imposta è stata assolta ai sensi del presente provvedimento.

4. Requisiti ed adempimenti degli intermediari

4.1. Possono accreditarsi quali intermediari abilitati al servizio @e.bollo, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 114-sexies del T.U. in materia bancaria e creditizia, approvato con D.L.vo n. 385/1993. Al fine di poter consentire alle Amministrazioni di svolgere quanto definito nel punto 3.2. gli intermediari dovranno aver aderito al Sistema dei pagamenti elettronici della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del CAD.

4.2. Gli intermediari convenzionati ricevono dall'Agenzia delle entrate gli identificativi univoci di bollo digitale (IUBD) da utilizzare per la formazione delle marche da bollo digitali.

4.3. Gli Intermediari rendono disponibile il servizio @e.bollo senza oneri per i contribuenti e per le Amministrazioni.

4.4. A fronte del compenso riconosciuto su base convenzionale dall'Agenzia, gli intermediari non possono addebitare ai contribuenti costi aggiuntivi qualora l'acquisto delle marche da bollo digitali sia effettuato con strumenti di pagamento di larga diffusione e facile accessibilità, concordati in sede convenzionale, quali l'addebito su un conto di pagamento o su carte di debito o prepagate dello stesso intermediaria o di istituti di pagamento convenzionati con il medesimo. Nei casi in cui gli intermediari offrano strumenti di pagamento ulteriori rispetto a quelli concordati in sede convenzionale, informano i contribuenti dell'eventuale presenza di costi aggiuntivi sia in fase di accesso ai propri servizi sia all'atto di conferma della disposizione di pagamento.

4.5. Nell'erogazione dei servizi @e.bollo, gli intermediari convenzionati operano in condizione di concorrenza ed assicurano che i servizi prestati siano svolti con la massima trasparenza per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti di pagamento utilizzabili ed i costi delle operazioni di pagamento ad essi connessi.

4.6. La convenzione di cui al punto 4.1.:

a) definisce le modalità di fornitura all'intermediario degli identificativi univoci di bollo digitale (IUBD) generati dall'Agenzia delle entrate;

b) definisce le modalità di versamento delle somme dovute, al netto del compenso spettante;

c) stabilisce il compenso spettante agli intermediari, da fissarsi, comunque, in misura inferiore rispetto a quello previsto per i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo utilizzati sui documenti cartacei;

d) indica le modalità con cui gli intermediari comunicano periodicamente all'Agenzia gli estremi degli IUBD utilizzati per la formazione delle marche da bollo digitali;

e) regola ogni altro aspetto connesso alle modalità ed alle condizioni di svolgimento del servizio da parte degli intermediari, in attuazione del presente provvedimento.

5. Adempimenti delle Amministrazioni

5.1. Allo scopo di facilitare le attività di verifica del corretto assolvimento dell'imposta di bollo da parte dei contribuenti, sul sito dell' Agenzia delle entrate e sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale è messo a disposizione il software, nonchè le regole tecniche per la creazione dello stesso, che le Amministrazioni collegano al proprio sistema di protocollazione, secondo le indicazioni previste dalle linee guida di cui al successivo punto 6.2.

5.2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento dell'imposta di bollo, le Amministrazioni:

a) installano il software di cui al punto 5.1.;

b) verificano, nel momento in cui ricevono un documento soggetto a bollo, la contestuale presenza della marca da bollo digitale;

c) accertano, per il tramite del software di cui al punto 5.1.:

- che la marca da bollo digitale sia formalmente corretta e sia sottoscritta dall'intermediario mediante firma elettronica avanzata valida al momento della sottoscrizione;

- che l'impronta contenuta nella marca da bollo digitale sia riferita al documento ad essa correlato;

d) verificano che l'imposta di bollo sia stata assolta nella misura dovuta.

5.3. In caso di esito negativo dei controlli di cui al punto 5.2., l'Amministrazione ne dà immediata comunicazione per via telematica al contribuente che provvederà, non oltre il termine di 10 giorni dalla trasmissione dell'istanza, alla rimozione di eventuali errori materiali commessi in sede di trasmissione dei documenti. In caso contrario, restano salvi gli adempimenti di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972.

5.4. L'Amministrazione trasmette all'Agenzia delle entrate, con cadenza predefinita, l'elenco degli IUBD riportati nelle marche da bollo digitali ricevute secondo le modalità descritte nelle linee guida di cui al punto 6.2.

6. Disposizioni attuative

6.1. L'Agenzia delle entrate, su richiesta degli intermediari interessati, mette a disposizione degli stessi le modalità di convenzionamento e le regole tecniche di colloquio con la stessa per lo svolgimento del servizio.

6.2. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia digitale mettono a disposizione delle Amministrazioni e degli intermediari le linee guida a cui è necessario attenersi ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

6.3. L'Agenzia delle entrate pubblica e aggiorna sul proprio sito l'elenco degli intermediari convenzionati di cui potranno avvalersi contribuenti ed Amministrazioni, unitamente ad una guida operativa ad uso dei contribuenti.

6.4. Gli intermediari che rendono disponibile il servizio @e.bollo, così come le Amministrazioni che attivano il servizio sul proprio sito internet, sono tenuti ad indicare la denominazione del servizio @e.bollo e ad utilizzare illogo del sistema dei pagamenti elettronici della Pubblica amministrazione di cui all'art. 5 del CAD. Ogni utilizzo improprio e da parte di soggetti non autorizzati è perseguito a termini di legge.

6.5. Le Amministrazioni avranno cura di fornire idonea informativa ai cittadini dell'attivazione, anche progressiva, del servizio @e.bollo per l'assolvimento per via telematica dell'imposta di bollo sugli atti e i documenti di propria pertinenza, effettuato ai sensi del punto 3.2.

6.6. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, comunicherà sul proprio sito internet la data a decorrere dalla quale gli intermediari renderanno disponibili i servizi secondo le modalità di cui al punto 3.4.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (18) ha previsto che, al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una Pubblica amministrazione o a qualsiasi Ente o Autorità competente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

In attuazione di tale previsione, il presente provvedimento, sul quale è stata acquisita l'intesa del Capo Dipartimento della funzione pubblica, espressa con nota prot. DFP 0045423 P dell'8 agosto 2014, introduce la marca da bollo digitale.

Sono fatte salve le specifiche previsioni del D.P.R. n. 642/1972 che stabiliscono modalità di pagamento particolari, quali ad esempio la modalità di pagamento mediante il bollo virtuale di cui all'art. 15 dello stesso D.P.R. n. 642/1972.

Al punto 1. del provvedimento sono inserite le definizioni. La marca da bollo digitale è definita come il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo ed attesta l'avvenuta erogazione del servizio che associa l'identificativo univoco di bollo digitale (IUBD) con l'impronta del documento ad esso correlato.

Si prevede che la marca da bollo digitale sia firmata con la firma elettronica avanzata di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Codice dell'Amministrazione digitale; tale scelta, che prevede l'utilizzo di un dispositivo sicuro per la generazione della firma sulla base di un certificato, intestato agli intermediari (prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle entrate) in quanto persone giuridiche, emesso da una Certification Authority appositamente dedicata per il servizio @e.bollo, consente di snellire e semplificare, in un quadro di massima sicurezza del sistema, i controlli in capo alle Pubbliche amministrazioni in ordine all'autenticità e alla provenienza della marca da bollo digitale.

Tale decisione è in linea con quanto stabilito dalla Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Couticil on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internaI market - 2012/0146 (COD), in materia di sigillo digitale che consentirà di gestire firme digitali basate su certificati intestati a persone giuridiche.

Al punto 2. sono previste le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, che avviene per il tramite del servizio @e.bollo.

Al punto 3., invece, sono previste le modalità di messa a disposizione del servizio.

La soluzione, individuata con il supporto dell' Agenzia per l'Italia digitale, distingue 2 modalità per il pagamento della marca da bollo digitale, a seconda che i documenti siano inoltrati attraverso i servizi interattivi messi a disposizione sul sito internet dell'Amministrazione destinataria ovvero con l'uso di canali telematici (PEC, upload, etc.).

Nel 1° caso, il pagamento della marca da bollo digitale è effettuato sulla base del seguente schema:

a) il contribuente accede al portale dell'amministrazione autenticandosi se richiesto;

b) l'Amministrazione, ove previsto, evidenzia all'interno del servizio esposto la necessità di pagare il bollo per il completamento del servizio esponendo un messaggio in cui il cittadino viene informato della possibile presenza di eventuali sovrapprezzi ove non si avvalga, in esito alla scelta dei diversi sistemi di pagamento messi a disposizione dall'intermediario, del servizio base concordato con l'Agenzia;

c) il contribuente viene reindirizzato automaticamente dall'applicazione della Pubblica amministrazione, attraverso gli standard e la piattaforma del nodo dei pagamenti prevista dall'articolo 5 e articolo 81 del CAD, al sito dell'intermediario dove sono già a disposizione dello stesso l'impronta del documento ed il valore del relativo bollo da acquistare;

d) l'intermediario evidenzia preliminarmente al cittadino quanto dovuto come eventuale costo aggiuntivo dell'operazione per le modalità di pagamento offerte diverse dal servizio base concordato con l'Agenzia delle entrate, consente il pagamento del bollo e rinvia il cittadino sul sito dell'Amministrazione per completare le operazioni relative alla presentazione dell'istanza;

e) l'Amministrazione provvede a verificare la validità della marca da bollo digitale e, in caso di esito positivo del controllo, fa concludere l'operazione.

Nel 2° caso, invece, il servizio - che sarà attivato in una fase successiva - viene richiesto direttamente dal contribuente all'intermediario, il quale, al fine di favorire la generazione dell'impronta del documento in modo semplificato, mette a disposizione un plug-in (un modulo software) da installare sulla postazione di lavoro del contribuente che deve acquistare il bollo. Lo schema dell'operazione è il seguente:

a) il contribuente dispone di un documento che deve presentare bollato ad una Amministrazione via PEC;

b) il contribuente si collega al sito di uno degli intermediari convenzionati e preliminarmente scarica il plug-in sulla propria postazione di lavoro;

c) tramite il plug-in il contribuente può, presso la propria postazione di lavoro, ricavare un'impronta del documento sulla base di un algoritmo pubblico definito sulla base delle regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale;

d) attraverso il plug-in il contribuente attiva l'apertura, sul browser predefinito, del sito internet dell'intermediario;

e) tramite i servizi presenti nel plug-in il contribuente invia all'intermediario l'impronta del documento - e mai il documento originale - unitamente al valore del bollo da acquistare sulla base delle norme vigenti;

f) l'intermediario evidenzia preliminarmente al contribuente quanto dovuto come eventuale costo aggiuntivo dell'operazione per le diverse modalità di pagamento diverse dal servizio base previsto in convenzione con l'Agenzia delle entrate. Se il contribuente conferma, l'intermediario esegue il pagamento e predispone la ricevuta liberatoria comprensiva dei riferimenti al documento;

g) dopo il pagamento l'intermediario crea la marca da bollo digitale (associando uno IUBD preventivamente acquistato dall'Agenzia delle entrate all'impronta del documento da bollare) e la rende disponibile per il downloading al richiedente;

h) il contribuente effettua il download della marca da bollo digitale e la invia per via telematica (PEC, upload, etc. ...) all'Amministrazione unitamente al documento utilizzato per ricavare l'impronta. La marca da bollo digitale è utilizzabile solo se unita al documento originale cui si riferisce.

La soluzione prevede, inoltre, un ulteriore scenario relativo al caso in cui sia dovuto il pagamento del bollo su un atto o provvedimento prodotto dalla Pubblica amministrazione a seguito di una istanza del cittadino, replicando gli schemi logici già descritti.

Al punto 4. sono definiti i requisiti e gli adempimenti a carico degli intermediari della riscossione.

Possono erogare il servizio @e.bollo i prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 114-sexies del T.U. in materia bancaria e creditizia che sottoscrivono un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate. Gli intermediari convenzionati ricevono dall'Agenzia delle entrate gli IUBD che utilizzeranno per la formazione delle marche da bollo digitali.

Al punto 5. sono previsti gli adempimenti a carico delle Amministrazioni riceventi l'atto soggetto ad imposta di bollo.

Le Amministrazioni, in particolare, restano responsabili della verifica del corretto assolvimento dell'imposta di bollo.

Allo scopo di facilitare tale attività, sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale un software, nonché le regole tecniche per la creazione dello stesso, che le Amministrazioni collegano al proprio sistema di protocollazione.

Attraverso la funzionalità del software installato, le Amministrazioni, in fase di ricezione dell'istanza, verificano la contestuale presenza del documento e della marca da bollo digitale, la correttezza formale di quest'ultima, individuano il valore dell'imposta di bollo versata, controllando che l'imposta sia stata assolta nella misura dovuta e, inoltre, accertano:

- che la marca da bollo digitale sia sottoscritta dall'intermediario mediante firma elettronica avanzata valida al momento della sottoscrizione;

- che l'impronta contenuta nella marca da bollo digitale sia riferita al documento ad esso correlato.

In caso di esito negativo dei controlli, l'Amministrazione ne dà immediata comunicazione per via telematica al contribuente per consentire la rimozione di eventuali errori materiali commessi in sede di trasmissione dei documenti. In caso contrario, l'Amministrazione è comunque tenuta ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972.

L'elenco degli IUBD riportati nelle marche da bollo digitali ricevute dall'Amministrazione è trasmesso all'Agenzia.

Al punto 6., sono riportate le necessarie disposizioni attuative e l'indicazione della documentazione e delle regole tecniche che saranno rese disponibili sui siti istituzionali dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 200 l.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. l, commi da 591 a 596;

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642;

D.L.vo n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale;

legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2;

D.P.C.M. del 22 luglio 2011, artt. 1 e 3.

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