AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 2 aprile 2010.
(Agenzia delle Entrate)
Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
...omissis...
Dispone:
1. Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità di cui all'art. 38-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
1.1. Modalità di richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta in altro Stato membro
1.1.1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica.
1.1.2. L'istanza di cui al punto 1.1.1. è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.
1.2. Contenuto delle richieste di rimborso-requisiti
1.2.1. L'elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle istanze di rimborso di cui al punto 1.1., è reso disponibile dall'Agenzia delle entrate sul sito: www.agenziaentrate.gov.it.
1.2.2. I rimborsi di cui al punto 1.1.1. sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite.
1.3. Invio delle richieste di rimborso
1.3.1. I soggetti di cui al punto 1.1.1. presentano le richieste di rimborso con le modalità di seguito indicate:
a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del medesimo decreto;
c) avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di rimborso di cui al presente punto 1., di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
d) tramite le Camere di commercio italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.
1.3.2. I soggetti di cui alle lettere c) e d) del punto 1.3.1. si abilitano al servizio Entratel secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009. I soggetti di cui alla richiamata lettera c) possono utilizzare il servizio Entratel per le finalità di cui al presente provvedimento esclusivamente previa delega da parte dei soggetti di cui al punto 1.1.1. presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in relazione al domicilio fiscale.
1.3.3. Gli incaricati, i soggetti delegati e le Camere di commercio di cui al punto 1.3.1., lettere b), c) e d) sono tenuti a conservare un esemplare delle comunicazioni di cui all'allegato A, lettera m), sottoscritto in originale dal richiedente il rimborso.
1.3.4. L'Agenzia delle entrate, ricevuta l'istanza di cui al punto 1.1.1., la inoltra allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso entro 15 giorni dalla ricezione della medesima, salvo il verificarsi delle cause ostative di cui al punto 1.6.
1.4. Ricevute
1.4.1. L'istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati di cui all'allegato A.
1.4.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dell'istanza di rimborso mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).
Salvo cause di forza maggiore tale ricevuta è resa disponibile per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.
1.4.3. Unitamente alla ricevuta di cui al punto 1.4.2. l'Agenzia delle entrate comunica il numero di protocollo assegnato all'istanza, che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro competente per il rimborso.
1.4.4. L'Agenzia delle entrate, ove richiesto dallo Stato membro competente ad eseguire il rimborso, rende disponibile per via telematica l'attestazione di avvenuta ricezione dell'istanza emessa da detto Stato. Salvo cause di forza maggiore l'attestazione è resa disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello di ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate.
1.5. Variazione dell'istanza di rimborso
1.5.1. I soggetti di cui al punto 1.1.1., successivamente all'inoltro dell'istanza, da parte dell'Agenzia delle entrate, allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso, possono presentare con le modalità previste dal presente provvedimento un'istanza correttiva dei dati inseriti nella richiesta di rimborso originaria.
1.5.2. Nell'istanza correttiva non è possibile inserire nuove fatture o documenti di importazione, in tal caso è possibile presentare una nuova istanza di rimborso entro il termine di cui al punto 1.1.2.
1.6. Rifiuto dell'inoltro
1.6.1. In presenza delle cause ostative di cui all'articolo 38-bis1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il competente ufficio di cui al punto 5 non inoltra l'istanza di rimborso allo Stato membro competente ed emette, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici.
1.6.2. Il competente ufficio di cui al punto 5. non inoltra l'istanza di rimborso allo Stato membro competente se la richiesta di rimborso non è corretta in base ai controlli di cui all'allegato B ed emette, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici.
1.7. Correzione della percentuale di detrazione
1.7.1. I soggetti passivi di cui al punto 1.1.1. che alla fine dell'anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano, entro l'anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri a cui hanno chiesto il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta all'interno del loro territorio.
1.7.2. La comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione è effettuata contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso di cui al punto 1.1. ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettua domande di rimborso durante l'anno solare, con un'apposita comunicazione contenente i dati di cui all'allegato C.
1.7.3. Alla comunicazione di cui al punto 1.7.1. si applicano le disposizioni di cui ai punti 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.
1.8. Approvazione del flusso di dati per l'istanza di rimborso e per la comunicazione dell'adeguamento della percentuale di detrazione
1.8.1. E' approvato lo schema di flusso di dati di cui agli allegati A e C che sono resi disponibili in formato elettronico sul sito dell'Agenzia dell'entrate.
1.8.2. E' approvato lo schema dei controlli, da effettuare sulle istanze di rimborso, contenuto nell'allegato B.
2. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti, stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, di cui all'art. 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
2.1. Modalità per la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità
2.1.1. I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità, richiedono il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nella Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati, presentando apposita istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti.
2.1.2. L'istanza di rimborso di cui al punto 2.1.1. è presentata con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, sempreché di importo non inferiore ad € 400. Se l'importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore al suddetto limite, l'istanza di rimborso è presentata con cadenza annuale, semprechè di importo non inferiore ad € 50.
2.1.3. La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal 1° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.
2.1.4. La richiesta di rimborso annuale può essere presentata a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.
2.1.5. Il rimborso spettante è eseguito mediante accreditamento su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi.
2.1.6. L'accreditamento sul conto corrente delle somme di cui al punto 2.1.5. avviene entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica ai soggetti di cui al punto 2.1.1. della decisione di accoglimento della richiesta di rimborso.
2.2. Contenuto delle richieste di rimborso - requisiti
2.2.1. L'elenco dei requisiti in ordine al contenuto delle richieste di rimborso di cui al punto 2.1.1. è reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.
2.3. Ricevuta di conferma ricezione richiesta di rimborso
2.3.1. L'istanza di rimborso si considera ricevuta nel giorno in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file, contenente i dati di cui all'allegato D, inoltrato dallo Stato membro di stabilimento contenente l'istanza medesima.
2.3.2. L'Agenzia delle entrate invia con mezzi elettronici al richiedente il rimborso, anche per il tramite dello Stato di stabilimento, una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione dell'istanza di rimborso di cui al punto 2.1.1.
2.4. Decisione sul rimborso
2.4.1. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 5., con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emette provvedimento di accoglimento o di diniego totale o parziale della richiesta di rimborso.
2.5. Variazione della richiesta di rimborso
2.5.1. I soggetti di cui al punto 2.1.1, successivamente all'inoltro della richiesta di rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato membro ove sono stabiliti, possono presentare un'istanza correttiva entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di rimborso oggetto di correzione.
2.5.2. Dalla data di ricezione dell'istanza correttiva riprendono a decorrere i termini di cui all'articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2.6. Correzione della percentuale di detrazione
2.6.1. I soggetti passivi di cui al punto 2.1.1. che alla fine dell'anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano, entro l'anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione.
2.6.2. La comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione è effettuata contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso di cui al punto 2.1. ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettui domande di rimborso durante l'anno solare, con un'apposita comunicazione contenente i dati di cui all'allegato E.
2.6.3. Se per la richiesta o le richieste di rimborso a cui è riferita la correzione della percentuale di detrazione non è ancora stato emanato alcun provvedimento di cui all'articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 5. provvede a rettificare in aumento o in diminuzione l'importo chiesto a rimborso e ne da notizia al richiedente con la decisione di cui al punto 2.4.
2.6.4. Se per la richiesta o le richieste di rimborso a cui è riferita la correzione della percentuale di detrazione è stato già effettuato il pagamento, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 5. provvede a rettificare l'importo chiesto a rimborso e compensa tale variazione in aumento o in diminuzione con l'importo che deve essere erogato in base ad un'altra richiesta di rimborso. Se non risultano rimborsi da erogare, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 5. provvede ad effettuare pagamenti o recuperi autonomi.
2.6.5. Se per la richiesta o le richieste di rimborso a cui è riferita la correzione della percentuale di detrazione è stato emanato apposito provvedimento di diniego di cui all'articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 5. adotta i conseguenti provvedimenti.
2.7. Approvazione del flusso di dati per l'istanza di rimborso e per la comunicazione dell'adeguamento della percentuale di detrazione
2.7.1. E' approvato lo schema di flusso di dati di cui agli allegati D ed E.
3. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti di cui all'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
3.1. Modalità per la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità
3.1.1. I soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità, richiedono entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell'imposta assolta nella Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati, con le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.
3.1.2. Le disposizioni di cui al punto 3.1.1. si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 3 maggio 2010.
4. Recupero dei rimborsi
4.1. Modalità di recupero dei rimborsi non spettanti
4.1.1. Se successivamente al pagamento del rimborso di cui ai punti 2. e 3., il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 5. viene a conoscenza di fatti o elementi che fanno venir meno il diritto al rimborso, emette un motivato provvedimento di recupero delle somme indebitamente riscosse e provvede ad irrogare le relative sanzioni.
5. Ufficio competente a trattare i rimborsi di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
5.1. Individuazione dell'ufficio competente alla trattazione dei rimborsi
5.1.1. Ai sensi e per tutti gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è attribuita al Centro operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi di cui agli articoli 38-bis1, 38bis2 e 38-ter del medesimo decreto e i relativi scambi di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri.
6. Trattamento e sicurezza dei dati
6.1. Trattamento dei dati
6.1.1. Il trattamento dei dati personali raccolti ai fini del presente provvedimento è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6.1.2. I dati e le notizie sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e trattati secondo princìpi di necessità, liceità, pertinenza e non eccedenza.
6.1.3. I dati personali vengono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
6.1.4. Nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali l'Agenzia delle entrate tratta i dati per autorizzare l'accesso ai servizi telematici Entratel e Fisconline, al fine di espletare le procedure di rimborso IVA.
6.2. Sicurezza dei dati
6.2.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dai sistemi Entratel e Fisconline, utilizzati dall'Agenzia delle entrate per agevolare gli adempimenti tributari dei contribuenti. L' inaccessibilità di questi sistemi dell'Agenzia da parte di terzi è stata realizzata grazie ad un meccanismo di autenticazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo personale dell'utente abbinato ad una specifica password segreta.
6.2.2. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo di crittografia fondato su chiavi asimmetriche che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
6.2.3. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.
7. Decorrenza
7.1. Decorrenza delle disposizioni
7.1.1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono applicate a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni di cui al punto 3. si applicano a partire dal 3 maggio 2010.
Motivazioni
L'articolo 1, lettera t) del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 (6) ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli 38-bis1 e 38-bis2; la lettera u) del medesimo articolo 1 ha modificato l'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La previsione normativa di cui all'articolo 1, lettera t) del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 innova la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto assolta in uno degli Stati membri della Comunità europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro. A seguito di tale innovazione, la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta in altri Stati membri da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato è presentata all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico; la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea è presentata per il tramite dello Stato membro di stabilimento.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 703; I.L.P. 2010, pag. 513.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate;
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: Disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: Introduzione del regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442: Norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;
legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18: Attuazione delle Direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE che modificano la Direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.
Allegati ...omissis...