AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

Sono modificate le avvertenze di cui agli allegati 1, 2, 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 marzo 2012, nonché all'allegato del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 20 marzo 2013, nella Sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso.

Motivazioni

La legge 27 dicembre 2013 ha apportato modifiche all'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante la disciplina dell'istituto della mediazione tributaria.

Ai sensi del citato art. 17-bis del D.L.vo n. 546 del 1992, ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale avverso gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate, per le controversie di valore non superiore ad € 20.000, è necessario presentare preliminarmente reclamo all'ufficio che ha emesso l'atto impugnabile.

La proposizione del reclamo, a seguito dell'intervento modificativo, è ora prevista come condizione di procedibilità del ricorso e non più come condizione di ammissibilità dello stesso.

La novella legislativa ha, inoltre, attribuito alla presentazione del reclamo l'effetto di sospendere la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, in pendenza del termine di 90 giorni prescritto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Al riguardo, la norma prevede, altresì, che, qualora il suddetto termine dovesse decorrere senza che vi sia stato accoglimento del reclamo o senza che sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e, per il relativo periodo, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica, peraltro, in caso di improcedibilità del reclamo.

Con riferimento al termine per la conclusione del procedimento di mediazione (90 giorni dalla presentazione del reclamo) è stata, infine, prevista l'applicabilità allo stesso delle disposizioni sui termini processuali (computo e sospensione feriale).

Considerato che l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (rectius Provvedimento del Direttore dell'Agenzia), al fine di dare attuazione alle citate modifiche normative, si provvede ad apportare le opportune rettifiche alle Avvertenze di cui agli allegati 1, 2, 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 marzo 2012, nonché all'allegato del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 20 marzo 2013.

Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2)

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1)

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 [art. 7, comma 2, lettera a), b), c)]

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 marzo 2010;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2010;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 ottobre 2011;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 marzo 2012;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 3 luglio 2012;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2013;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2013.

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