AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2010.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

Modifiche al modello di cartella di pagamento

Sono approvate le avvertenze, di cui all'allegato 1, ad integrazione del modello di cartella di pagamento approvato con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni.

Motivazioni

Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (10), all'articolo 32-bis ha stabilito che: "L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (11), che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso" precisando che tale previsione si applica "con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi."

Considerato che l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (rectius Provvedimento del Direttore dell'Agenzia), al fine di dare attuazione alla citata norma si provvede ad apportare le opportune integrazioni al modello di cartella di pagamento approvato con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni.

Tenuto conto che la disposizione normativa di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 comporta un'iscrizione a ruolo di crediti di natura non tributaria e di spettanza di un ente diverso da quello che procede al recupero coattivo, si è reso necessario adeguare il contenuto della cartella di pagamento al fine di fornire al contribuente ogni utile informazione in ordine alla disciplina specifica di tali crediti.

In particolare, atteso che l'attuale modello di cartella di pagamento prevede distinti "Fogli avvertenze" in funzione della tipologia di credito iscritto a ruolo, è stato predisposto un ulteriore allegato con riferimento ai ruoli emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per i crediti di natura previdenziale.

In tale allegato si forniscono informazioni in ordine all'ufficio competente ad adottare provvedimenti di sgravio, sospensione o rimborso sui ruoli nonché l'autorità giudiziaria innanzi alla quale ricorrere avverso la cartella di pagamento, con specificazione dei relativi termini e modalità di impugnazione. E' stata altresì data evidenza della specifica disciplina vigente in tema di oneri accessori sulle somme dovute a titolo di contributo o premio.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 335; I.L.P. 1998, pag. 248.

Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2).

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 [art. 7, comma 2, lettera a), b), e)].

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2003;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 31 ottobre 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 13 febbraio 2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 aprile 2008;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 ottobre 2008;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 26 febbraio 2009;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2009.

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RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI CONTRIBUTI E PREMI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 32-BIS DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2.

Richiesta di informazioni e di riesame in autotutela del ruolo

Per la presente cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni, oltre che ai Centri di assistenza multicanale, all'ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nel "Dettaglio degli addebiti". A tale ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame in autotutela del ruolo, richiesta che, comunque, non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore di tale ufficio o un suo delegato.

Quando e come presentare ricorso

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento (art. 24, comma 5, decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno per il periodo feriale.

A chi presentare il ricorso

L'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo per motivi di merito inerenti alla pretesa contributiva va proposta contro l'INPS mediante ricorso intestato al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro nella cui circoscrizione ricade la Sede INPS preposta ad esaminare la posizione del contribuente.

Il giudizio è regolato dagli artt. 442 e seguenti del Codice di procedura civile.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente può presentare domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento all'ufficio che ha emesso il ruolo indicato nel "Dettaglio degli addebiti".

Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice del lavoro, su istanza del contribuente, può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all'Agente della riscossione che ha emesso la cartella (art. 24, commi 6 e 7, D.L.vo n. 46/1999).

Rimborsi

La richiesta inerente all'adozione del provvedimento amministrativo di rimborso deve essere presentata alla Sede INPS competente ad esaminare la posizione del contribuente.

L'istanza, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

- generalità dell'Istante;

- codice fiscale;

- rappresentante legale, se trattasi di società o ente;

- residenza o sede legale o domicilio eventualmente prescelto;

- motivazioni della richiesta.

Modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori

1) Regime sanzionatorio legge n. 388/2000, art. 116 comma 8, lett. a)

Se è presente l'importo ulteriore somma aggiuntiva gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;

- moltiplicare tale numero per il TUR maggiorato del 5,5% e per l'importo del contributo e dividere per 36500;

- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come ulteriore somma aggiuntiva esposto nella sezione "Dettaglio degli addebiti" ed effettuare il versamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come ulteriore somma aggiuntiva si dovrà procedere ad un successivo conteggio, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per interessi di mora) e procedere al versamento.

Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva", in quanto il tetto massimo previsto è già stato raggiunto, occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 3). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

2) Regime sanzionatorio legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)

Se è presente l'importo ulteriore somma aggiuntiva, gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;

- moltiplicare tale numero per 30% in ragione d'anno, per l'importo del contributo e dividere per 36500;

- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" esposto nella sezione "Dettaglio degli addebiti" e provvedere al pagamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come "ulteriore somma aggiuntiva", si dovrà procedere ad un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per "interessi di mora").

Se non è presente l'importo ulteriore somma aggiuntiva occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 3). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

3) Calcolo degli interessi di mora legge n. 388/2000, art. 116, comma 9

Gli interessi di mora per il ritardato pagamento per ogni contributo per il quale si sia già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra il giorno in cui è stato raggiunto il tetto massimo e il giorno di pagamento;

- moltiplicare tale numero per il tasso stabilito per gli interessi di mora in ragione d'anno, per l'importo del solo contributo e dividere per 36500;

- sommare l'importo così calcolato agli importi richiesti in cartella ed effettuare il versamento.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento all'apposito provvedimento del Consiglio direttivo della Banca centrale europea con il quale viene determinato il Tasso ufficiale di riferimento (TUR).

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà invece fare riferimento all'apposito decreto ministeriale.

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