AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 2 settembre 2009.
(Agenzia delle Entrate)
Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
1.1. E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (41).
1.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
1.3. Il modello di cui al punto 1.1. è composto dal frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, e da riquadri contenenti i dati identificativi del soggetto e quelli rilevanti ai fini fiscali.
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(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.
2. Reperibilità del modello
2.1. Il modello di cui al punto 1.1. è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
2.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.
2.4. E' consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
3. Modalità e termini di presentazione del modello
3.1. Il modello di cui al punto 1.1. è presentato all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
3.2. Il modello approvato con il presente provvedimento è presentato nei termini di seguito indicati:
- per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato entro il 30 ottobre 2009;
- per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del 60° giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 30 ottobre 2009).
3.3. In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello di cui al punto 1.1. deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008 il modello di cui al punto 1.1. va ripresentato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza.
3.4. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "MODELLOEAS", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
3.5. E' fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.4. nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.
4. Comunicazione dell'Agenzia delle entrate
4.1 La comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi con il modello di cui al punto 1.1., ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D.L. n. 185 del 2008, avviene per via telematica al soggetto che ha effettuato la trasmissione del modello.
Motivazioni
L'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
In attuazione delle sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento, con il quale viene approvato il modello per la trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali (modello EAS), con le relative istruzioni.
Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, comma 4, secondo periodo, e comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (42), che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995.
Sono parimenti esonerate dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (43), e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.
L'onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato "MODELLOEAS", che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
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(42) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2648; I.L.P. 1991, pag. 1739.
(43) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 785.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni;
legge 11 agosto 1991, n. 266, concernente la legge quadro sul volontariato;
legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, recante criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato;
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003).
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