AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico ai sensi del decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2015.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta

1.1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concesso a favore delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e che hanno i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1.2. Ai fini di cui al punto 1.1., il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

2. Procedura di controllo automatizzato

2.1. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse, nonché le eventuali variazioni e revoche.

2.2. Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi del punto 2.1., effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

L'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, riconosce un credito d'imposta, per gli anni 2015 e 2016, a vantaggio delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, esistenti almeno dall'1 gennaio 1980.

Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2015, sono state adottate le disposizioni applicative della predetta misura agevolativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 83 del 2014.

In particolare, l'articolo 5, comma 6, del citato decreto 12 febbraio 2015 disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta in parola, prevedendo che lo stesso è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.

Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

L'articolo 1, comma 333, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (9) (Legge di stabilità 2016), nel prevedere l'abrogazione dei commi da 2-bis a 2-sexies del citato articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, ha precisato che sono fatte salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della citata Legge di stabilità 2016, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo 12 febbraio 2015. Pertanto, il credito d'imposta in argomento è riconosciuto esclusivamente per l'anno 2015.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a)];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies);

decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 12 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2015;

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (articolo 1, comma 333), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione.

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