AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2020.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

DISPONE

 

1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

1.1. L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, contiene le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;

- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;

- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;

- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a € 400.000, sono superiori a € 400.000 e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;

- l'indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire dall'1 gennaio 2019;

- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;

- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;

- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;

- la firma e la data di sottoscrizione dell'istanza.

 

2. Modalità di predisposizione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

2.1. È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis" (di seguito Istanza) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

2.2. L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

2.3. I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza.

2.4. L'ammontare del contributo è determinato moltiplicando la base di calcolo derivante dai dati riportati nell'istanza (prodotto tra il valore del calo di fatturato e corrispettivi e la percentuale riferita all'ammontare dei ricavi o compensi relativi al 2019) per la percentuale riferita allo specifico codice attività prevalente, dichiarato ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportata nell'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (eventualmente integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) e nell'allegato 2 al citato decreto-legge n. 149 del 2020.

2.5. Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dall'1 gennaio 2019, la base di calcolo del contributo è determinata come segue:

˗ se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), la base di calcolo è pari al maggiore tra l'importo ottenuto applicando a tale differenza la percentuale del 20%, 15% o 10%, a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, e quello corrispondete alla base di calcolo minima (€ 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche);

˗ nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, la base di calcolo del contributo è pari a quella minima (€ 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

2.6. L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare € 150.000.

 

3. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza

3.1. La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3.2. L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.

3.3. La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 20 novembre 2020 e non oltre il giorno 15 gennaio 2021.

3.4. Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa. L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.3. sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di cui al punto 3.3. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.

3.5. A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una 1ª ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.4.

3.6. Le ricevute di cui al punto precedente sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale "Fatture e corrispettivi").

3.7. In aggiunta, qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

 

4. Erogazione del contributo

4.1. L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

4.2. Il contributo spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020.

4.3. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa, in virtù di specifico accordo con l'Agenzia delle entrate.

 

5. Attività di controllo

5.1. Sulla base dei dati presenti nell'Istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Tali controlli possono comportare lo scarto dell'Istanza.

5.2. Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.

5.3. Sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette:

a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;

b) al Ministero dell'Interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

 

6. Restituzione del contributo

6.1. Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell'art. 25, c. 12, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'art. 17 del D.L.vo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4., può regolarizzare la propria posizione, restituendo spontaneamente quanto ricevuto e relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti di cui ai periodi precedenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 3., lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nell'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno introdotto dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che rispettano i requisiti specificati nelle predette disposizioni e hanno dichiarato un codice attività prevalente tra quelli previsti negli allegati alle predette norme. Le predette disposizioni affidano ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'Istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

7.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA Spa assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28, Regolamento UE n. 679/2016, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia entrate - che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo. L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei Spa al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28, Regolamento UE n. 679/2016.

I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'Istanza, degli intermediari delegati alla trasmissione;

- i dati inerenti alla fascia di importo in cui rientra l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi anni 2019, l'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020 e l'IBAN del richiedente il contributo;

- gli eventuali dati relativi a peculiari condizioni legali desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati da Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA Spa al momento della verifica dell'intestazione dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA Spa la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione del contributo.

7.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [art. 5, par. 1., lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679], Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

7.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza [art. 5, par. 1., lett. f) del Regolamento UE n. 2016/679] che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'Istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate o mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" o da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione dell'Istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre, l'Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente (quando l'istanza è trasmessa da un intermediario), trasmette allo stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell'Istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

7.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell'Istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

7.6. Sul trattamento dei dati personali relativo all'utilizzo del contributo a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'art. 35, comma 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

 

8. Disposizioni unionali

8.1. Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

 

9. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche

9.1. Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.

 

Motivazioni

Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e l'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 hanno previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che hanno dichiarato - ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 - un codice attività prevalente rientrante rispettivamente dell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 137 del 2020 (così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020) e nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149 del 2020.

Si ricorda che il contributo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 149 del 2020 spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 (cosiddette regioni "rosse").

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza ovvero abbiano attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dall'1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

La base di calcolo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del 20%, 15% e 10% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a € 400.000, superiori a € 400.000 e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando la suddetta percentuale a mille euro per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso in base al codice ATECO prevalente presente in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020.

Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo e delle disposizioni dell'art. 2 del D.L. n. 149 del 2020.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L'Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, c. 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'art. 13, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse - sulla base di apposito protocollo - dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima.

Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del Codice penale.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento

Codice Penale

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

legge 30 dicembre 2004, n. 311

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Regolamento n. 2016/679 UE

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

 

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