AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2009.
(Agenzia delle Entrate)
Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni
1.1. E' approvato il modello AA5/6, domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione, con le relative istruzioni, che i soggetti non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA sono tenuti ad utilizzare per chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539 e per assolvere gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
1.2. Il modello approvato con il presente provvedimento deve essere utilizzato a partire dall'1 febbraio 2010.
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1. Il modello di cui al punto 1. è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dai siti Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).
2.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A) e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1. nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A). A tale fine il modello è reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1. in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.
3. Modalità per la presentazione telematica del modello all'Agenzia delle entrate
3.1. I soggetti che presentano il modello di cui al punto 1. in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (9) e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nello stesso secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B del presente provvedimento.
3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.
Motivazioni
Al fine di adeguare alla vigente normativa la struttura e il contenuto del modello che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non tenuti alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539 e per assolvere gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernenti l'obbligo di comunicare esclusivamente in via telematica le avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, il presente provvedimento approva il modello AA5/6 con le relative istruzioni. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dall'1 febbraio 2010.
Con il presente provvedimento sono altresì approvate le specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati contenuti nei modelli che verranno presentati in via telematica.
Viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del predetto modello e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto ministeriale 23 dicembre 1976, come sostituito dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539: modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
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