AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l'anno d'imposta 2016 le attività finanziarie detenute all'estero, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Comunicazione ai contribuenti per promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari in relazione alle attività dagli stessi detenute all'estero nel 2016

1.1. Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all'estero, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 e successive modificazioni, nonché di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione a specifici contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative per l'anno d'imposta 2016, a seguito dell'analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common reporting standard (CRS).

1.2. La comunicazione di cui al punto 1.1. contiene le seguenti informazioni:

a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;

c) codice atto;

d) modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;

e) modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione provinciale competente.

2. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'errore o l'omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

2.1. I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto 1.1. possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

3. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

3.1. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (1), prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle Autorità estere e i dati dichiarativi.

L'art. 8, paragrafo 3-bis, della DAC2 (Direttiva del Consiglio n. 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva n. 2014/107/UE) dispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d'imposta dall'1 gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.

Il Common reporting standard, elaborato dall'OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE.

In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.

Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l'identificativo del conto, il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

La comunicazione ha lo scopo di stimolare la regolarizzazione spontanea da parte del destinatario che potrà presentare, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW correttamente compilato ed inserendo altresì gli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all'estero negli appositi quadri dichiarativi.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 210; I.L.P. 2015, pag. 82.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Direttiva del Consiglio n. 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2014/107/UE;

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29;

legge 18 giugno 2015, n. 95;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2015, n. 303;

Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, la legge 10 febbraio 2005, n. 19 recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione e la legge 27 ottobre 2011, n. 193 recante Ratifica ed esecuzione del relativo Protocollo emendativo;

Accordo multilaterale tra i Paesi OCSE in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, per l'implementazione dello standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;

articolo 31-bis del D.P.R. n. 600/1973 in materia di assistenza per lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea;

decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

articolo 2 della legge 15 dicembre 2014, n. 186;

decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 600 e successive modificazioni. Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, c. 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998;

legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008.

legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636).

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