AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 21 giugno 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 152, Suppl. ord., del 3 luglio 2007)
Termini e modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati ad Entratel, del servizio di pagamento dei modelli F24 in nome e per conto dei loro assistiti mediante addebito unico sul proprio conto corrente.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
Art. 1.
Pagamenti telematici F24 da parte degli intermediari abilitati
al servizio Entratel
1.1. A partire dal 3 luglio 2007, gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (14), possono trasmettere telematicamente mediante il servizio Entratel, in nome e per conto dei loro assistiti, i modelli F24 relativi ai versamenti di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (15), oltre che con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2006, anche richiedendo un addebito unico sul proprio conto corrente bancario o postale delle somme complessivamente dovute.
1.2. Al solo fine di trasmettere i modelli F24, sono considerati intermediari abilitabili al servizio telematico Entratel le società di servizi dei CAF-dipendenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (16).
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.
(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
(16)Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1930; I.L.P. 1999, pag. 1351.
Art. 2.
Modalità di adesione
2.1. Gli intermediari abilitati al servizio Entratel che intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente provvedimento devono, al momento della predisposizione di ciascun flusso telematico, formulare espressa opzione valorizzando l'apposito campo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 4.
2.2. L'esercizio della predetta opzione implica la formale adesione e la piena osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
2.3. La mancata valorizzazione del campo relativo all'esercizio dell'opzione determina lo scarto del flusso telematico dei versamenti.
Art. 3.
Autorizzazioni ad operare
3.1. Gli intermediari provvedono alla presentazione telematica, con le modalità di cui al presente provvedimento, dei modelli di versamento F24 in nome e per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta. A tal fine acquisiscono dai contribuenti le specifiche autorizzazioni a trasmettere telematicamente i modelli F24 nonché ad addebitarne le relative somme sui conti correnti degli intermediari stessi. Tali autorizzazioni costituiscono presupposto essenziale ad operare.
3.2. Al momento dell'acquisizione delle dovute autorizzazioni, gli intermediari si impegnano a fornire ai contribuenti l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 6. A tal fine può essere utilizzato il fac-simile di cui all'allegato A che, fatta salva l'informativa sul trattamento dei dati personali, potrà essere integrato con ulteriori elementi ritenuti necessari dagli intermediari per l'espletamento del servizio. Le autorizzazioni e le eventuali revoche sono conservate e custodite per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio o della revoca della singola autorizzazione.
3.3. Gli intermediari si impegnano ad astenersi dalla presentazione telematica dei modelli F24 in assenza delle autorizzazioni di cui al comma 3.1, ovvero successivamente alla loro revoca da parte del contribuente.
3.4. Gli intermediari si impegnano, inoltre, a tenere indenne l'Agenzia delle entrate:
- da qualsiasi richiesta di risarcimento danni presentata dal contribuente nei casi di mancato adempimento all'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione ovvero all'obbligo di presentazione telematica di modelli F24 successivamente alla revoca dell'autorizzazione stessa;
- da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche da parte di terzi.
Art. 4.
Svolgimento del servizio
4.1. Gli intermediari, utilizzando il servizio Entratel, provvedono alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti, disponendo un solo ordine di pagamento a valere sul proprio conto corrente, bancario o postale. Per ciascuna trasmissione gli intermediari inviano all'Agenzia delle entrate un flusso informativo unico contenente il dettaglio delle singole deleghe F24 secondo le specifiche tecniche, riportate nell'allegato B, approvate con il presente provvedimento.
Art. 5.
Ricevute
5.1. Gli intermediari si impegnano a consegnare ai contribuenti per i quali effettuano il servizio le ricevute attestanti l'esito dell'invio del file contenente i modelli di versamento F24 trasmessi telematicamente, le corrispondenti ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento, nonché qualsiasi altro documento, inerente le operazioni oggetto del presente provvedimento, che venga loro reso disponibile da parte dell'Agenzia delle entrate.
Art. 6.
Trattamento dei dati
6.1. L'Agenzia delle entrate e l'intermediario, nelle attività oggetto del presente provvedimento, si conformano, ciascuno nella propria sfera di competenza, alle norme dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Garantiscono, inoltre, che i dati acquisiti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni che, per loro conto, effettuano trattamenti correlati alle lavorazioni inerenti il servizio in esame. In tali circostanze, i soggetti esterni verranno nominati responsabili esterni del trattamento dei dati.
6.2. Nell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate e l'intermediario conserveranno la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e delle informazioni gestite, ed a tal fine si impegnano a fornire agli interessati l'informativa prescritta dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).
6.3. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
Art. 7.
Sicurezza dei dati
7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi "asimmetriche" che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
7.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.
Motivazioni
In relazione all'esigenza di agevolare gli adempimenti dei contribuenti, fornendo servizi diversificati di pagamento, anche in considerazione dell'obbligo, per i titolari di partita IVA, di trasmettere telematicamente i modelli F24, introdotto dall'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (17), è stata prevista un'estensione delle attuali modalità di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio Entratel, aderenti o meno alla "Convenzione F24 cumulativo on line", possono effettuare i versamenti cumulativi telematici delle imposte dei loro assistiti, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche mediante un addebito unico delle somme sul proprio conto corrente.
Pertanto i contribuenti possono avvalersi del servizio di trasmissione telematica dei modelli F24 offerto dagli intermediari abilitati, evitando di rendere note agli stessi le coordinate dei propri conti correnti bancari o postali, e limitandosi a rilasciare una specifica autorizzazione ad operare.
A tal fine l'Agenzia delle entrate ha predisposto un apposito software, reso disponibile gratuitamente agli intermediari sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 2116, 2500; I.L.P. 2006, pagg. 1462, 1913.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 17-30): "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 24, commi 39 e 40; art. 25, comma 5) - pagamento dei tributi e altre entrate con mezzi diversi dal contante.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 commi 49 e 55), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006;
D.P.C.M. del 4 ottobre 2006 - differimento all'1 gennaio 2007 del termine fissato all'1 ottobre 2006 dall'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006 per l'obbligo di utilizzare modalità telematiche per i versamenti effettuati da soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli individuati dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
Decreto 31 maggio 1999, n. 164: Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dei Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 dell'11 giugno 1999.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 21 giugno 2007
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