AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate

1.1. E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate da presentare, secondo le modalità che verranno illustrate nel prosieguo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.

1.2. La domanda di definizione di cui al punto 1.1. deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l‚atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017, intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

1.3. Sono definibili le controversie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017 il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli Agenti della riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6.

2. Descrizione e contenuto del modello

Il modello di domanda di cui al punto 1 si compone del frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal 1°, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda; la controversia tributaria oggetto di definizione; l'atto impugnato; l'importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3.1 Il modello di cui al punto 1. è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti internet diversi da quello dell'Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

3.4 E' consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

4. Modalità e termine di presentazione della domanda

4.1. Entro il termine del 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.

La trasmissione va effettuata dall'interessato:

a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;

c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l'esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

4.2. La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando un servizio web accessibile gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio web per procedere alla compilazione on line e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.

4.3. Il soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui alla lettera b) del punto 4.1. è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.2., contenente anche il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

4.4. La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all'eventuale definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.

4.5. Devono considerarsi tempestive le domande trasmesse entro la scadenza prevista, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comuni-cazione dell'Agenzia delle entrate che attesti il motivo dello scarto.

5. Modalità e termini di versamento

5.1. Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di 3 rate nei termini previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano € 2.000. Il limite di € 2.000 si riferisce all'importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.

Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della 1ª rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto, scade il 2 ottobre 2017.

Il pagamento rateale può essere effettuato in 2 o 3 rate. Nel caso di pagamento in 3 rate, la 2ª rata, pari al 40%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017, e la 3ª rata, nella misura del residuo 20%, entro il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in 2 rate, la 2ª ed ultima rata, pari al 60%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017.

Per le rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

5.2. L'importo netto dovuto per la definizione è versato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione ivi previsto.

5.3. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme relative alla definizione delle controversie tributarie pendenti da indicare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso, anche per garantire il riversamento agli enti locali e alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e alle addizionali all'IRPEF.

6. Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della 1ª rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4. e 5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Motivazioni

L'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 dispone che: "1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ...

"2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

"3. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. ...".

Il comma 12 del predetto articolo 11 dispone che: "Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo".

Il presente provvedimento è emanato ai sensi di quest'ultima disposizione legislativa.

Ai sensi del comma 1-bis del predetto articolo 11, inoltre: "Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente."

In merito l'ente territoriale stabilisce autonomamente, nei limiti legislativi, le modalità attuative del predetto articolo 11, eventualmente anche rimandando in parte a quanto stabilito nel presente provvedimento, e per la presentazione allo stesso della domanda.

Per le scadenze del 30 settembre 2017 e 30 giugno 2018 fissate dal predetto articolo 11, che cadono di sabato, nel presente provvedimento è indicata direttamente la data del lunedì successivo, considerato che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo.

Riferimenti normativi

a) Disposizioni riguardanti l'Agenzia delle entrate ed il suo Direttore

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4];

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1).

b) Disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (articolo 11).

c) Disposizioni riguardanti i versamenti e gli adempimenti tributari e processuali

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli 17 e 19);

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (articoli 8 e 15-bis);

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 [articolo 7, comma 1, lettera h)];

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (articolo 6);

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, numero 96 (articolo 3).

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