AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 72, Suppl. ord., del 26 marzo 2002)
Approvazione dei modelli di dichiarazione "UNICO 2002 - PF, quadro IQ", "UNICO 2002 - SP, quadro IQ", "UNICO 2002 - SC, quadro IQ", "UNICO 2002 - ENC, quadro IQ", "UNICO 2002 - AP, quadro IQ", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2001.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2001, con le relative istruzioni:
- "UNICO 2002 - PF, quadro IQ", riservato alle persone fisiche;
- "UNICO 2002 - SP, quadro IQ", riservato alle società di persone ed equiparate;
- "UNICO 2002 - SC, quadro IQ", riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- "UNICO 2002 - ENC, quadro IQ", riservato agli enti non commerciali ed equiparati;
- "UNICO 2002 - AP, quadro IQ", riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1. contestualmente alla predetta dichiarazione, barrando anche la casella "IRAP" nella Sezione "Tipo di dichiarazione" posta nel frontespizio del modello.
1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1. unendoli al frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella "IRAP" nella Sezione "Tipo di dichiarazione".
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1. sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.
2.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonchè gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1. nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
2.4. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di cui al punto 1.1. alle banche convenzionate o agli uffici della Poste italiane SPA, nei casi in cui tale modalità di presentazione è consentita, devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al provvedimento 21 dicembre 2001 (153), di approvazione del modello IVA/2002, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002.
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(153) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 339; I.L.P. 2002, pag. 281.
3. Modalità per la trasmissione dei dati della dichiarazione
3.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1.1. secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (154) e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
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(154) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.
4. Caratteristiche grafiche e modalità di indicazione degli importi
4.1. I modelli di cui al punto 1.1. sono predisposti in due versioni grafiche, in euro o in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta dal contribuente per la compilazione della dichiarazione. Le istruzioni sono uniche ed ambivalenti per la compilazione dei modelli sia nella versione in euro che in quella in lire.
4.2. I modelli nella versione in euro devono contenere, nel frontespizio, la scritta "EURO" con il logo grafico di tale valuta e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa ",00". I modelli nella versione in lire devono contenere, nel frontespizio, la scritta "LIRE" e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa "000".
4.3. Nella versione dei modelli in euro gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite; nei modelli in lire gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso contrario.
4.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al punto 4.2. sono stampati direttamente con sistemi elettronici, garantendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo, ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che può essere omesso. Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli importi che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di stampa ",00" e "000" indicati nel punto 4.2.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (155), e successive modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti passivi, nonchè all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione "UNICO 2002 - PF, quadro IQ", "UNICO 2002 - SP, quadro IQ", "UNICO 2002 - SC, quadro IQ", "UNICO 2002 - ENC, quadro IQ", "UNICO 2002 - AP, quadro IQ", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2001.
In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri relativi all'IRAP unendoli al frontespizio del medesimo modello di dichiarazione. In ogni caso occorre barrare la casella "IRAP" nella Sezione "Tipo di dichiarazione" inserita nel frontespizio dei modelli.
Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fi-ne di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.
I quadri per la dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere compilati indifferentemente in lire o in euro.
Al fine di agevolare i contribuenti, detti quadri sono stati predisposti in due versioni grafiche di diverso colore: verde per quelli in lire ed azzurro per quelli in euro. Le istruzioni, da utilizzarsi per la compilazione di entrambe le versioni, sono invece uniche e di colore azzurro e nero.
Nella versione in euro gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro [secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.L.vo n. 213/1998 (156)]; nella versione in lire gli importi devono essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonchè viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
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(155) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 320, 941; I.L.P. 1998, pagg. 192, 613.
(156) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2907; I.L.P. 1998, pag. 1923.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (157) (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (158), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000 (159), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
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(157) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3206; I.L.P. 1999, pag. 2363.
(158) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1064; I.L.P. 2001, pag. 1096.
(159) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 746; I.L.P. 2001, pag. 979.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (160), e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (161), e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (162), e successive modificazioni: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (163), e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonchè riordino della disciplina dei tributi locali;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto 31 luglio 1998 (164), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonchè di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999 (165), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonchè dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000 (166), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (167): disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
Legge 21 novembre 2000, n. 342 (168): misure in materia fiscale;
Decreto 21 dicembre 2000 (169): individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le Amministrazioni dello Stato;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (170): disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168 (171): disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (172), in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (173): disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (174): primi interventi per il rilancio dell'economia;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (175): regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonchè del modello IVA 74bis con le relative istruzioni;
Provvedimento 21 dicembre 2001 (176), pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonchè degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (177): disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Provvedimento 15 febbraio 2002 (178): approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione "UNICO 2002 - PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonchè in qualità di sostituti d'imposta;
Provvedimento 15 febbraio 2002 (179): approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione "UNICO 2002 - SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonchè in qualità di sostituti d'imposta;
Provvedimento 15 febbraio 2002 (180): approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione "UNICO 2002 - SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonchè in qualità di sostituti d'imposta;
Provvedimento 15 febbraio 2002 (181): approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione "UNICO 2002 - ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equipara-ti devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonchè in qualità di sostituti d'imposta.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2002
Allegati ...omissis...
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(160) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2301; I.L.P. 1998, Suppl. n. 3, pag. 226.
(161) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2191; I.L.P. 1990, pag. 2022.
(162) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 996; I.L.P. 1997, pag. 716.
(163) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
(164) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2733; I.L.P. 1998, pag. 2265.
(165) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 360; I.L.P. 2000, pag. 349.
(166) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1248; I.L.P. 2000, pag. 948.
(167) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2517; I.L.P. 2000, pag. 1800.
(168) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3543; I.L.P. 2000, pag. 2475.
(169) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1309; I.L.P. 2001, pag. 977.
(170) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
(171) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1724; I.L.P. 2001, pag. 1462.
(172) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 987; I.L.P. 2000, pag. 791.
(173) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 3508; I.L.P. 2001, pag. 2742.
(174) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 3188; 2002, pag. 1010; I.L.P. 2001, pag. 3188; 2002, pag. 820.
(175) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 84; I.L.P. 2002, pag. 10.
(176) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 484; I.L.P. 2002, pag. 392.
(177) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.
(178) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 1049.
(179) Ved. a pag. 1455.
(180) Ved. a pag. 1458.
(181) Ved. a pag. 1461.