AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2009.
(Agenzia delle Entrate)
Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, 2 e comma 4 bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal DM 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 nonché approvazione del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale:
Dispone:
1. Trasmissione telematica del Modello 730-4
1.1. I Caf-dipendenti, entro i termini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate il risultato contabile del Modello 730, Mod. 730-4, nello stesso file contenente i dati della dichiarazione.
1.2. L'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ad ogni singolo Caf l'attestazione di ricezione del Modello 730-4, entro i successivi 5 giorni;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, entro 10 giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni 730;
c) confermare ai Caf, entro 15 giorni dalla ricezione del Modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.
2. Casi particolari
2.1. Ove sia impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d'imposta, l'Agenzia delle entrate trasmette la relativa ricevuta al Caf che invia il Modello 730-4 al sostituto per le vie ordinarie.
2.2. Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, restituisce il modello 730-4, entro il 5° giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf per i conseguenti adempimenti
3. Comunicazione dei sostituti di imposta
3.1. I sostituti d'imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in possesso di una unica chiave di abilitazione ai servizi telematici, che intendono ricevere direttamente i Modelli 730-4 comunicano, entro il 31 marzo 2009, tale scelta utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento.
3.2. I sostituti d'imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed in possesso di più chiavi di abilitazione ai servizi telematici, che intendono ricevere direttamente i Modelli 730-4 comunicano entro il 31 marzo 2009, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, i codici sede Entratel presso cui ricevere i Modelli 730-4.
3.3. I sostituti d'imposta che, per la ricezione dei Modelli 730-4, si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, comunicano entro il 31 marzo 2009, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto.
3.4. I sostituti d'imposta con più sedi operative che effettuano le operazioni di conguaglio, ancorché abilitati, comunicano entro il 31 marzo 2009, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, i dati di ogni propria sede, identificata con la medesima codifica utilizzata per la compilazione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (CUD) ed indicano i dati dell'eventuale intermediario prescelto con riferimento ad ogni singola sede.
3.5. I sostituti d'imposta effettuano la trasmissione del modello di comunicazione, anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
3.6. I sostituti d'imposta che nell'anno 2008 hanno ricevuto i Modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle entrate e non hanno variato il domicilio fiscale sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento.
3.7. Eventuali variazioni dei dati comunicati sono effettuate entro il 5° giorno lavorativo successivo a quello nel quale si sono verificate. Tale comunicazione, se trasmessa entro il 31 marzo ha effetto per lo stesso anno. Le comunicazioni trasmesse oltre il 31 marzo hanno effetto per l'assistenza fiscale dell'anno successivo.
4. Approvazione, reperibilità ed autorizzazione alla stampa del modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate
4.1. E' approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche, annessi al presente provvedimento.
4.2. I sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle province individuate al successivo punto 5.1. del presente provvedimento, utilizzano nell'anno 2009 il modello di cui al precedente punto 4.1., comunicando la scelta in ordine alla sede telematica presso cui ricevere i Mod. 730-4.
4.3. Il modello di cui al punto 4.1. è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
4.4. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'Allegato 1 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
5. Gradualità di attuazione
5.1. Al fine di attuare con la necessaria gradualità le modalità di scambio informativo tra i sostituti d'imposta ed i Caf, le disposizioni di cui ai precedenti punti sono attuate, per l'anno 2009, esclusivamente nei confronti dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nelle seguenti province: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo.
5.2. I Caf, entro i termini ordinariamente previsti, provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei per l'invio dei risultati contabili delle dichiarazioni 730/2009 e 730/2009 integrative ai sostituti d'imposta diversi da quelli di cui al punto 5.1.
5.3. Per le medesime finalità di cui al punto 5.1., per l'anno 2009, i professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale inviano ai sostituti d'imposta i Modelli 730-4 e 730-4 integrativi, entro gli stessi termini e con le medesime modalità di cui al punto 5.2.
Motivazioni
Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell'art. 5 del regolamento 7 maggio 2007, n. 63, il quale ha apportato alcune modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, concernente la disciplina dell'attività di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, introducendo, tra l'altro, nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra Caf-dipendenti e sostituti di imposta.
Il citato regolamento prevede, in particolare, che lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della dichiarazione dei redditi - Mod. 730 - venga effettuato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d'imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari.
Sulla base delle predette disposizioni, i CAF-dipendenti comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (Mod. 730-4 e Mod. 730-4 integrativo) all'Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d'imposta.
Il provvedimento in esame approva il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il modello approvato è trasmesso entro il 31 marzo 2009, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche annesse al presente provvedimento ovvero utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Il presente provvedimento definisce le modalità per una graduale attuazione delle disposizioni concernenti la revisione dei flussi informativi, individuando, a tal fine, oltre a quelle già interessate lo scorso anno, le ulteriori province per le quali si rendono applicabili le nuove disposizioni. L'introduzione di un flusso informativo, l'elevato numero di attori coinvolti, la mole dei dati trattati e la tempistica per l'effettuazione dei vari adempimenti richiede necessariamente una successiva fase graduale di attuazione, che consenta un maggiore coinvolgimento di sostituti d'imposta anche ai fini del monitoraggio delle eventuali criticità emerse nella fase di avvio, senza pregiudizio alle operazioni di conguaglio nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Per i medesimi motivi, da questa fase di attuazione sono esclusi i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili che, a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 3-bis, comma 10, e nell'art. 7-quinquies del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (21), possono prestare l'attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, disciplinata dall'art. 34, comma 4, del D.L.vo n. 241 del 1997 (22).
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2972, 2006, pag. 4; I.L.P. 2005, pag. 2056, 2006, pag. 6.
(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 23 gennaio 2008, prot. n. 11203, concernente le modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, 2 e comma 4 bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal DM 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730, per l'anno 2008.
Roma, 23 gennaio 2009
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