AGENZIA  DELLE  ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2019.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018.

 

IL  DIRETTORE

DELL'AGENZIA  DELLE  ENTRATE

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, d'intesa con

 

IL  DIRETTORE  DELL'AGENZIA  DELLE  DOGANE

E  DEI  MONOPOLI

 

DISPONE

 

1. Ambito oggettivo

1.1. Con la definizione agevolata di cui all'articolo 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, co modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (di seguito decreto), possono essere definite integralmente senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni, riferite a ciascun periodo d'imposta, oggetto di processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e consegnato entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta.

1.2. Ai fini della definizione agevolata del processo verbale di constatazione di cui all'articolo 1 del decreto, il contribuente presenta la relativa dichiarazione ovvero più dichiarazioni ove è prevista la presentazione autonoma, con le modalità stabilite per il periodo d'imposta oggetto della definizione agevolata.

1.3. Può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto anche il contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale, fermo restando che l'originaria dichiarazione è considerata comunque omessa. La definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi.

1.4. Può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto anche il contribuente nei confronti del quale siano state svolte successivamente al 24 ottobre 2018 attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, quali, ad esempio, la notifica di un avviso di accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione, o di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 o di un invito o un questionario di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempre che tali procedimenti no siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata ovvero co sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.

1.5. Non costituisce causa di preclusione neppure la presentazione di un'istanza del contribuente per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, o delle memorie difensive previste dall'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.

1.6. Non costituisce causa di preclusione il ravvedimento parziale perfezionato di cui dall'articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo n. 472 del 1997; il contribuente, pertanto, può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto in relazione alle restanti violazioni constatate nel processo verbale.

1.7. Non può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto il contribuente che ha ricevuto, in riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, entro il 24 ottobre 2018.

 

2. Ambito temporale

2.1. La definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1 del decreto si applica ai periodi d'imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per l'attività di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2.2. I termini di decadenza dell'attività di accertamento per i periodi di imposta di cui al punto 2.1. e per i tributi di cui al punto 1.1. oggetto di constatazione, limitatamente ai periodi di imposta sino al 31 dicembre 2015, sono prorogati di 2 anni ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto.

 

3. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

3.1. Nella dichiarazione prevista al punto 1.2., a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Tale modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.

3.2. Al fine di identificare la dichiarazione tramite la quale il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto, nel frontespizio della stessa va barrata la casella "correttiva nei termini", anche nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria.

3.3. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al punto 1.2. scade il 31 maggio 2019.

3.4. Nella dichiarazione presentata per la definizione di cui all'articolo 1 del decreto è esclusa la possibilità di utilizzare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite pregresse, di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1) (di seguito Testo unico delle imposte sui redditi), non utilizzate nella dichiarazione originaria.

3.5. Le società che producono redditi in forma associata di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, ovvero le società che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto Testo unico, che definiscono il processo verbale ai sensi dell'articolo 1 del decreto, sono tenute a presentare la propria dichiarazione nonché a fornire tempestivamente ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da riportare all'interno di vari quadri della relativa dichiarazione. I soci, sulla base dei dati presenti nel prospetto, possono presentare, entro il termine del 31 maggio 2019, la propria dichiarazione per la definizione del maggior reddito imputato per trasparenza.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 1853; I.L.P. 2018, pag. 771.

 

4. Modalità e termini di versamento delle somme dovute

4.1. La definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di cui al punto 3. e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, entro il 31 maggio 2019.

4.2. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla 1ª vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull'importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della 1ª rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4.3. E' esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.4. Per il versamento delle imposte dovute indicate al precedente punto 4.1., va utilizzato il modello di pagamento F24, da compilare in base alle istruzioni fornite con separata risoluzione.

 

5. Modalità e termini per la definizione agevolata dei processi verbali aventi ad oggetto violazioni i materia di IVA all'importazione

5.1. Sono altresì definibili integralmente in via agevolata ai sensi dell'articolo 1 del decreto le violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali, oggetto di processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929 e consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di IVA all'importazione.

5.2. Per la definizione agevolata del processo verbale di constatazione di cui al punto 5.1., il contribuente presenta una dichiarazione, in carta libera, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al competente Ufficio delle dogane ed effettua il versamento dell'imposta, in un'unica soluzione, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

5.3. Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all'importazione è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L'Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l'indicazione "Art. 1.- Adesione alla definizione agevolata 2018 - Processi verbali di constatazione".

5.4. La definizione agevolata dei processi verbali di cui al punto 5.1. si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di cui al punto 5.2. e con il versamento di cui al punto 5..3 entro il termine del 31 maggio 2019.

5.5. Può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto anche il contribuente al quale, successivamente al 24 ottobre 2018, l'Ufficio delle dogane abbia notificato un atto di accertamento di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, avente ad oggetto le violazioni di cui al punto 5.1., sempre che tale procedimento non sia stato già concluso con altre forme di definizione agevolata, ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non costituisce causa di preclusione neppure la presentazione delle memorie difensive previste dall'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.

 

6. Effetti della dichiarazione presentata per la definizione agevolata del processo verbale di constatazione

6.1. La dichiarazione presentata produce gli effetti di cui all'articolo 1 del decreto, limitatamente alla definizione agevolata delle violazioni constatate nel processo verbale, con il beneficio dell'esclusione delle sanzioni e degli interessi, solo in caso di perfezionamento di cui al comma 7 dello stesso articolo 1.

6.2. Fermo restando quanto previsto al punto 1.4. e al punto 5.5., gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine. Dette attività restano invece efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.

6.3. In caso di mancato perfezionamento, ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto, la dichiarazione presentata non produce gli effetti della definizione agevolata e l'Ufficio procede con l'ordinaria attività di accertamento, tenendo conto ai soli fini della maggiore imposta dovuta di quanto eventualmente già versato dal contribuente.

6.4 Nel caso di cui al punto 6.3., le sanzioni sono irrogate e gli interessi sono calcolati sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto.

 

7. Ulteriori disposizioni

7.1. Gli Uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

 

Motivazioni

Il presente provvedimento, adottato d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è emanato in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, co modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione, redatto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e consegnato entro il 24 ottobre 2018.

Il provvedimento individua, oltre all'ambito oggettivo della disposizione, anche le modalità e i termini di presentazione della relativa dichiarazione e di versamento delle imposte autoliquidate.

L'articolo 1 del decreto introduce la possibilità per il contribuente di definire in via agevolata, per ciascu periodo di imposta oggetto del processo verbale, tutte le violazioni constatate in quel periodo, presentando entro il 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione. Tenuto conto che un processo verbale può contenere rilievi riferiti a più tributi e più periodi di imposta, la definizione integrale del contenuto del verbale deve necessariamente riferirsi alla totalità delle violazioni e dei tributi definibili con riguardo al singolo periodo di imposta. Per il periodo di imposta che si intende definire il contribuente presenta la relativa dichiarazione o, nei casi di autonoma dichiarazione, più dichiarazioni per lo stesso periodo.

Oggetto della definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1 del decreto sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate al tributo, irrogabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, constatate nei processi verbali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto. La definizione agevolata delle violazioni formali è disciplinata dal successivo articolo 9 (Irregolarità formali) del decreto.

Oggetto della definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1 del decreto sono, altresì, le violazioni in materia di IVA all'importazione contenute nei processi verbali di constatazione. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, entro il 31 maggio 2019, deve presentare la relativa dichiarazione secondo le modalità di cui al precedente punto 5. e versare l'importo dovuto in una unica soluzione.

Considerato l'ambito oggettivo di applicazione individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto, restano invece escluse dalla definizione agevolata le violazioni relative alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1., lettera a), della Decisione n. 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014.

Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale che si intende definire. Per le eventuali successive attività di controllo relative a tale periodo, l'originaria dichiarazione non presentata si considera comunque omessa. La definizione agevolata è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi.

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni per i periodi d'imposta per i quali, alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del decreto, non sono scaduti i termini di decadenza dell'attività di accertamento, tenendo conto anche dell'eventuale raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), il comma 9 dell'articolo 1 del decreto stabilisce, per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione definibili, che i termini di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, sono prorogati di 2 anni.

La proroga dei termini di decadenza dell'attività di accertamento si applica ai periodi di imposta oggetto del processo verbale di constatazione, limitatamente ai tributi per i quali sono state constatate le violazioni definibili, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto.

Il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse rispetto a quelle utilizzate nella dichiarazione originaria a scomputo dei maggiori imponibili che emergono a seguito della presentazione della dichiarazione necessaria per la definizione agevolata prevista del decreto, né è ammessa la compensazione.

Il provvedimento indica le modalità con le quali i soci possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro-quota dalla società partecipata. A tale riguardo i soci possono presentare la dichiarazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto, per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire il processo verbale.

In caso di mancato perfezionamento, poiché la dichiarazione presentata non produce effetti, l'Ufficio emette u avviso di accertamento scomputando dalla maggiore imposta dovuta quanto eventualmente già versato per la definizione non andata a buon fine. Le sanzioni sono irrogate e gli interessi calcolati, invece, sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 6, comma 1; art. 7, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 7 gennaio 1929, n. 4: Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374: Riordinamento degli Istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle Direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle Direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: Disposi-zioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: Istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decisione n. 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

 

 

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