AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Credito d'imposta in favore degli Enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall'articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Definizione della misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2016 (art. 5, commi 2 e 3, del decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Definizione della misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2016

La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante in favore degli Enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall'articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (10), è pari al 100% dell'importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2016.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 210; I.L.P. 2015, pag. 82.

2. Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, oppure qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare del credito spettante ai sensi del punto 1, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

L'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riconosce un credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, in favore degli Enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, recante la disciplina attuativa del credito d'imposta, all'articolo 5, commi 1 e 2, prevede per l'accesso al contributo la presentazione di una istanza all'Agenzia delle entrate e demanda alla medesima Agenzia la determinazione in ciascun anno della misura del credito d'imposta spettante ad ogni soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 94, della citata legge n. 190 del 2014, anche come risultante a seguito di eventuali futuri interventi riduttivi, e l'ammontare del credito richiesto. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 5 del menzionato decreto prevede che la misura percentuale sia comunicata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 settembre 2015, con il quale è stato approvato il modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta e sono stati stabiliti i termini di presentazione delle richieste, fissandoli dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno. Con il presente provvedimento è resa nota la misura percentuale massima del credito d'imposta spettante relativa al credito richiesto nel 2016.

Le risorse stanziate per il 2016, pari a 80 milioni di euro, coprono interamente l'ammontare complessivo del credito richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate nel 2016.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate del presente provvedimento, così come previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto1994;

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo1996;

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461: "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005;

legge 23 dicembre 2014, n. 190: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 settembre 2015: "Approvazione del modello e definizione dei termini di presentazione della richiesta di attribuzione del credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall'articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

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