AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2023.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

Dispone

 

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con le modalità previste nel presente provvedimento, i seguenti elementi ed informazioni:

a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, in allegato a Redditi, rilevate dall'Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;

b) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle entrate.

 

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi ed informazioni

2.1. I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1.1., consultando il "Cassetto fiscale" mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

2.2. Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto precedente consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

2.3. Le comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1. sono anche trasmesse dall'Agenzia delle entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se l'intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

2.4. All'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline) l'utente visualizza un avviso personalizzato e, se ha registrato i propri contatti, riceve tramite posta elettronica e/o SMS (Short Message Service) o tramite posta elettronica certificata (PEC), un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1. I fac-simile dei messaggi sono resi disponibili dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

2.5. Le caselle funzionali di posta elettronica certificata, predisposte per le attività descritte al precedente punto 2.4., sono denominate nel modo seguente:

1) complianceISA1@pec.agenziaentrate.it;

2) complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.

Tali indirizzi sono disponibili per la libera consultazione presso l'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).

Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all'interno dei messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma sono reperibili esclusivamente all'interno del cassetto fiscale come precisato al punto 2.1.

Le caselle di posta certificata non possono essere utilizzate per rispondere ai messaggi (caselle di PEC "no-reply"). A tal fine ci si può avvalere esclusivamente dei sistemi informatici descritti al successivo punto 3.

 

3. Modalità con cui il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1. I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1., possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

3.2. Il software di cui al punto precedente consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.

3.3. Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso l'utilizzo dell'apposito software di cui al precedente punto 3.1., possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega.

 

4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1. I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

 

5. Approvazione delle tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli ISA, relative al triennio 2019-2020-2021

5.1. E' approvata, in allegato 1, la specifica tecnica in cui sono individuate, per il triennio 2019-2020-2021, le tipologie di anomalie nei dati degli ISA previste alla lettera a) del punto 1.1. del presente provvedimento.

 

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente.

Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, per semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

In proposito, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli ISA, nonché le eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative alle comunicazioni stesse utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle entrate.

Tali nuove forme di comunicazione possono risultare altresì utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Con il presente provvedimento sono anche individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2019-2021, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale".

Ai fini della individuazione dei soggetti da escludere dalla selezione, si è tenuto conto, conformandosi alla natura dei provvedimenti, delle misure adottate dal Governo con decreti, rispettivamente, del 3 dicembre 2022 n. 186 e dell'1 giugno 2023, nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi a novembre 2022 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, e nei territori nelle regioni dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto precedente consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall'Agenzia delle entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall'Agenzia) viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato un messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica e/o Short Message Service o tramite posta elettronica certificata (PEC), con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442: Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 13) e successive modificazioni: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009: Adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013: Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del "Cassetto fiscale delegato" da parte degli intermediari, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 1, commi da 634 a 636);

decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50: Art. 9-bis. Indici sintetici di affidabilità fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019: Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018;

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2019: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020: Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l'anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2020 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2020-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2020, per il periodo d'imposta 2019, ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2020-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2020-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2020-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020: Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2020: Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2019;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2020: Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2019;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'1 aprile 2020: Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020: Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1 aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021: Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l'anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2021 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2021: Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2021-PF", con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell'anno 2021, per il periodo d'imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2021-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021 - Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2021-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2021-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2021: Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2021: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2021: Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2020;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 aprile 2021: Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021: Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 luglio 2021: Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021: Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022: Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l'anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2022 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2022-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2022, per il periodo d'imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2022-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2022 ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2022-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2022 ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022: Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2022-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2022 ai fini delle imposte sui redditi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022: Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022: Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2021;

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2022: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 aprile 2022: Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022: Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2022: Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2021;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022: Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2022 n. 186: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano (la residenza ovvero) la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, sono stati sospesi i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

decreto del Presidente della Repubblica dell'1 giugno 2023, n. 61: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1/5/2023, che ha disposto la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data dell'1 maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'all. 1 al decreto.

 

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