AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2009.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modello di versamento F24 Enti pubblici - Estensione dell'utilizzo ad altre Amministrazioni pubbliche nonché ad altre tipologie di tributi erariali - Approvazione nuove specifiche tecniche.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento e di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2008, acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.Ge.P.A.,

Dispone:

CAPO I

ESTENSIONE DEL MODELLO F24 ENTI PUBBLICI

AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 1.

Estensione dell'utilizzo del modello di versamento F24

Enti pubblici alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo

e ad altre Amministrazioni pubbliche

1. A partire dall'1 aprile 2009, il modello di versamento F24 Enti pubblici (F24 EP), approvato con provvedimento dell'8 novembre 2007, è utilizzato dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo (Prefetture-UTG) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dalle amministrazioni pubbliche elencate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it

2. Su richiesta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'utilizzo del Mod. F24 EP può essere esteso ad altre Amministrazioni pubbliche, titolari di contabilità speciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2008. In tali casi, con risoluzione, viene aggiornata la tabella 1 di cui al comma precedente.

Art. 2.

Modalità di esecuzione dei versamenti

1. I versamenti sono eseguiti mediante la trasmissione, esclusivamente con modalità telematiche, del modello F24 EP all'Agenzia delle entrate.

Art. 3.

Trasmissione del flusso informativo

1. La trasmissione telematica di cui all'articolo 2 avviene tramite un flusso informativo, predisposto in conformità alle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento ed inviato all'Agenzia delle entrate dalle Prefetture-UTG e dalle altre amministrazioni pubbliche, di cui all'allegata tabella 1.

2. Il flusso informativo viene trasmesso esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel, accessibile all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it, previa abilitazione da attribuirsi in base ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e tenuto conto del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 novembre 2008.

3. I soggetti tenuti alla trasmissione del flusso di cui al comma 1, già abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzano le chiavi di accesso di cui sono attualmente dotati.

4. Il software necessario alla predisposizione del flusso informativo è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

5. La trasmissione del flusso informativo del modello F24 EP contenente le richieste di pagamento deve avvenire entro e non oltre le ore 20,00 del 2° giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dell'operazione di versamento, indicata dai soggetti di cui all'articolo 1.

6. Nel caso in cui la trasmissione avvenga oltre il termine indicato al comma precedente, il pagamento viene eseguito il primo giorno lavorativo utile.

7. L'addebito di quanto risultante dal saldo del modello F24 EP può essere richiesto esclusivamente sulle contabilità speciali aperte presso le tesorerie statali della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (8), con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2008.

8. La contabilità speciale di addebito, da indicarsi obbligatoriamente nel flusso informativo di cui al comma 1, deve essere intestata al soggetto corrispondente al codice fiscale indicato nel modello F24 EP, pena lo scarto del flusso stesso. La contabilità speciale di addebito è identificata esclusivamente dal codice IBAN (international bank account number), secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 20 del 8 maggio 2007 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

9. L'Agenzia delle entrate rende disponibili, nella sezione "Ricevute" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, ai soggetti che hanno effettuato la trasmissione telematica del flusso di cui al comma 1, le ricevute previste dal decreto 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 6, pag. 432.

Art. 4.

Trattamento dei dati

1. I dati raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

2. In particolare, l'Agenzia delle entrate garantisce che i dati acquisiti non vengano fatti oggetto di accesso improprio, divulgati, comunicati, ceduti a terzi né altrimenti utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti.

Art. 5.

Sicurezza dei dati

1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. La riservatezza nella trasmissione dei dati è, altresì, realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi asimmetriche, che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

Art. 6.

Annullamento delle operazioni di versamento

1. Eventuali richieste di annullamento di operazioni di pagamento precedentemente inviate sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate, attraverso le apposite funzioni dei servizi Entratel o Fisconline, entro e non oltre le ore 22:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione effettiva dell'operazione di versamento da annullare.

2. Le richieste di annullamento pervenute oltre il termine di cui al comma precedente sono scartate.

CAPO II

ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL

MODELLO F24 ENTI PUBBLICI

AL VERSAMENTO DI ALTRE TIPOLOGIE DI TRIBUTI

ED APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Art. 7.

Estensione dell'utilizzo del modello F24 Enti pubblici

al versamento di altre tipologie di tributi

1. In attuazione dell'articolo 32-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (9), l'utilizzo del modello F24 EP viene esteso al versamento di tutti i tributi erariali, amministrati dall'Agenzia delle entrate, dovuti dalle amministrazioni pubbliche individuate dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 2008.

2. Con successive risoluzioni sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti e sono impartite le altre istruzioni operative per la compilazione dei modelli di pagamento.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

Art. 8.

Approvazione delle specifiche tecniche del modello

di versamento F24 Enti pubblici

1. Sono approvate le specifiche tecniche del modello di versamento F24 Enti pubblici, riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che devono essere utilizzate a partire dall'1 aprile 2009.

Motivazioni

Il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007, è utilizzato, dall'1 gennaio 2008, per il versamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte operate per l'IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali, dai seguenti soggetti:

- Enti pubblici individuati dalle Tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al citato Service personale tesoro (denominato SP.);

- amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, che, per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi, non si avvalgono delle procedure informatiche di SPT.

Alla luce dei positivi riscontri avuti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nel 1° anno di utilizzo del nuovo sistema di pagamento, è stato ritenuto necessario estendere l'utilizzo di tale procedura.

Al fine di ampliare la platea degli utenti, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2008 ha definito le modalità operative per l'effettuazione del versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte dei seguenti soggetti:

a) titolari di contabilità speciali aperte presso le tesorerie statali, ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

b) funzionari delegati titolari di aperture di credito ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Il citato decreto ha inoltre stabilito che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, fossero adottate le relative disposizioni di attuazione, nonché definiti i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle richieste di pagamento, potendo prevedere anche una fase iniziale di sperimentazione, su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, al fine di estendere l'utilizzo del sistema F24 EP al pagamento di altre tipologie impositive, l'articolo 32-ter del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto, tra l'altro, la possibilità di ricomprendere tutti i tributi erariali tra le fattispecie gestite dalla procedura di versamento in questione.

In considerazione di quanto sopra esposto, è stato redatto il presente provvedimento, con il quale viene anche approvata una nuova versione delle specifiche tecniche per la trasmissione all'Agenzia delle entrate del flusso informativo contenente i modelli F24 EP.

La versione aggiornata del software di compilazione e controllo è disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;

- legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007).

Disciplina normativa di riferimento

- Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (tabelle A e B): Istituzione del sistema di tesoreria unica per Enti ed organismi pubblici. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984);

- Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986);

- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997);

- decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 dicembre 1998);

- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 3, comma 2): Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - riscossione mediante versamenti diretti. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973);

- decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003);

- legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 143): disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007). (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario);

- circolare n. 20 del 8 maggio 2007 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali;

- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007, che definisce le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dall'1 gennaio 2008, dei versamenti di addizionale comunale all'IRPEF direttamente ai comuni di riferimento;

- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 2007/172338 dell'8 novembre 2007: Approvazione del modello F24 Enti pubblici (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007 - supplemento ordinario);

- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2008, che integra quanto disposto con il decreto del 5 ottobre 2007, prevedendo specifiche modalità di versamento ai comuni delle somme ricevute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF da parte dei soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato e dei funzionari delegati statali che operano tramite aperture di credito;

- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 novembre 2008: Individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (pubblicato su sito Internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (articolo 32-ter), così come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento ordinario n. 14).

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