AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (7), come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97 (8) i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati di cui al punto 2. del presente provvedimento, sono gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pagg. 2031, 2726; I.L.P. 1990, pagg. 1262, 1652.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 2746.

2. Oggetto della comunicazione

2.1. Sono comunicati, limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero, di importo pari o superiore a € 15.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.2. Sono oggetto della comunicazione di cui al punto 2.1. le operazioni di importo pari o superiore ad € 15.000, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata, come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2.3. Gli elementi informativi dei trasferimenti da o verso l'estero da comunicare sono:

- a data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione;

- l'eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale;

- in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;

- in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;

- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui al successivo punto 2.4., i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

2.4. Le causali da utilizzare ai fini della comunicazione, sono quelle analiticamente indicate nell'allegato 1.

3. Modalità di comunicazione dei dati

3.1. Gli operatori finanziari indicati nel punto 1. comunicano i dati di cui al punto 2., utilizzando la nuova infrastruttura SID, secondo le modalità indicate nei punti 5. ("Modalità di comunicazione") e 6. ("Predisposizione del file da trasmettere") del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561. Nella predisposizione del file, devono essere rispettate le specifiche prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali contenute nell'allegato 4 al predetto provvedimento, che si riportano nell'allegato 1.

3.2. Il tracciato record da utilizzare per la comunicazione dei dati sarà pubblicato, entro il 31 dicembre 2014, mediante apposito avviso, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it; con le stesse modalità sarà reso disponibile, entro il 31 marzo 2015, il software di comunicazione.

4. Termini per la comunicazione

4.1. Il provvedimento ha ad oggetto la comunicazione delle operazioni poste in essere a partire dall'anno 2014.

4.2. La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.

4.3. La comunicazione delle operazioni relative all'anno 2013 è effettuata secondo i termini e le modalità stabilite con il provvedimento del 28 luglio 2003.

5. Ricevute ed esiti

5.1. L'Agenzia delle entrate certifica l'avvenuta presentazione della comunicazione ovvero comunica la mancata accettazione della comunicazione stessa, secondo le modalità previste dal punto 7. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561.

6. Trattamento dei dati

6.1. I dati e le notizie, che pervengono all'Anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti ed archiviati in apposita Sezione dell'Anagrafe tributaria.

6.2. I dati sono trattati secondo il principio di necessità e sono conservati fino al termine di decadenza per l'accertamento e al termine per la contestazione delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, anche nelle ipotesi di raddoppio dei termini stessi previsto per legge, quindi fino al 31 dicembre del 10° anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo cui si riferiscono i dati da comunicare; allo scadere di tale periodo saranno integralmente ed automaticamente cancellati.

Motivazioni

La legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato le disposizioni relative al monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (di seguito decreto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

L'articolo 9, comma 1, lettera a), della citata legge del 2013, nel sostituire il precedente articolo 1 del decreto, ha riformulato la disciplina del monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro e altri mezzi di pagamento attraverso gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Gli operatori finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento (*), sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni, che sono oggetto di registrazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR.

Il nuovo articolo 1 del citato decreto-legge n. 167/1990 allinea, pertanto, la disciplina in tema di monitoraggio alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007, eliminando il precedente obbligo di comunicazione e sostituendolo con la comunicazione di tutte le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

I dati oggetto della comunicazione saranno messi a disposizione anche della Guardia di finanza con apposite procedure informatiche.

Il punto 1. indica i soggetti obbligati alla comunicazione.

Il punto 2. stabilisce l'ambito oggettivo della comunicazione e detta indicazioni in ordine agli elementi informativi da comunicare.

In particolare, sono oggetto della comunicazione i dati relativi ai trasferimenti di importo pari o superiore a € 15.000, limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007.

Tali comunicazioni sono limitate alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In relazione alla causale, viene rappresentato che occorre far riferimento alle causali analitiche indicate nell'allegato n. 1 del provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, a quelle riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il punto 3. indica le modalità di comunicazione, specificando che nella predisposizione del file, devono essere rispettate le specifiche prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali contenute nell'allegato 4 al predetto provvedimento, riportate in allegato al presente provvedimento (allegato 2).

Le predette modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte degli operatori finanziari sono state già esaminate dal Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole con i provvedimenti del 15 novembre 2012, n. 861 e del 31 gennaio 2013, n. 48.

A partire dalle operazioni dell'anno 2014, la comunicazione è effettuata annualmente entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta relativa all'anno di riferimento della comunicazione stessa.

Il punto 5. prevede che l'Agenzia delle entrate certifica l'avvenuta presentazione della comunicazione ovvero comunica la mancata accettazione della comunicazione stessa, secondo le modalità previste dal punto 7. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561.

In particolare, l'Agenzia certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni, a fronte del risultato positivo dell'elaborazione di controllo formale, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:

a) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

b) il protocollo attribuito al file.

Mediante una ricevuta di scarto, comunica la mancata accettazione della comunicazione dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati. In tal caso le comunicazioni si considerano non presentate e nella ricevuta sono indicati:

a) l'identificativo del file;

b) il protocollo attribuito al file;

c) il motivo dello scarto della comunicazione.

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, tramite lo stesso canale adottato per la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.

L'Agenzia comunica l'eventuale incongruenza dei dati contenuti nella comunicazione con quanto risultante nell'Anagrafe tributaria mediante apposita comunicazione telematica che riporta tutte le incongruenze riscontrate. A seguito della ricezione di tale comunicazione, l'utente è tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati. Nel caso l'azione correttiva richieda una nuova trasmissione del file, l'invio deve essere effettuato entro i 2 mesi successivi alla ricezione della suddetta comunicazione inviata dall'Agenzia delle entrate.

Il punto 6. specifica che i dati sono trattati secondo il principio di necessità e che sono conservati fino al termine di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al termine per la contestazione delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, comprese le ipotesi di raddoppio dei predetti termini previsto per legge, quindi fino al 31 dicembre del decimo anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo cui si riferiscono i dati da comunicare.

Allo scadere di tale periodo i dati saranno integralmente ed automaticamente cancellati.

Il presente provvedimento sostituisce integralmente il provvedimento del 28 luglio 2003 recante modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, nonché delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all'estero (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003), che tuttavia mantiene i suoi effetti relativamente alle comunicazioni relative all'anno 2013.

Si rappresenta, infine, che per finalità di semplificazione, la trasmissione delle informazioni relative ai movimenti di capitale dell'anno 2013 deve essere effettuata utilizzando il tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.

Le nuove modalità di comunicazione stabilite dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, come modificato dall'art. 9 della legge n. 97 del 2013, troveranno, quindi, applicazione a partire dall'anno 2014.

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(*) Mezzi di pagamento: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Riferimenti normativi

a

) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 67, comma 1, e 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento

Legge 6 agosto 2013, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 [art. 9, comma 1, lettera a)];

decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 [art. 1, comma 2, lettera i), 11, commi 1 e 2, e 36, comma 2, lettera b)];

legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 (art. 1, comma 361);

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 (art. 14);

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 (art. 5);

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990 (art. 1);

provvedimento della Banca d'Italia dell'11 aprile 2013 (allegato 1);

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2013, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 25 marzo 2013;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2010, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 5 luglio 2010.

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