AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, con le modalità previste dal presente provvedimento, informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

- redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917 (11) (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (12) (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;

- assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;

- redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR;

- redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;

- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all'art. 53, comma 2, del TUIR;

- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, comma 1, lett. e) e lett. f) del TUIR;

- redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Al contribuente sono rese disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2., per una valutazione anche in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le presunte anomalie.

1.2. Dati contenuti nelle comunicazioni:

a) identificativo della comunicazione;

b) dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili: ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;

c) estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l'importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;

d) importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 1587; I.L.P. 2016, pag. 771.

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 933; I.L.P. 2011, pag. 597.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1. L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2., agli indirizzi di posta elettronica certificata - attivati dai contribuenti ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, avvalendosi dell'assistenza dei CAM e gli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell'Agenzia con le modalità indicate nella comunicazione. E' possibile altresì trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messe a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

4.1. I dati e gli elementi di cui al precedente punto 1. sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste per infedele dichiarazione dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti i redditi non dichiarati di cui al punto 1.1. Gli elementi e le informazioni riportate al punto 1.2. del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale ultimo istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall'articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442: Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (articolo 3 - Cedolare secca sugli affitti);

legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636).

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