AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 24 marzo 2009.
(Agenzia delle Entrate)
Approvazione del modello di rinnovo dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (Mod. R/IAL), da presentare ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze marzo 2008, recante: "Modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d'imposta per le nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE".
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone
1. Approvazione del modello di rinnovo dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate
1.1. E' approvato il modello di rinnovo dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (Mod. R/IAL), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante: "Modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (13), concernenti la disciplina del credito d'imposta per le nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE".
1.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere utilizzato, al fine di beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, dai datori di lavoro che hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, utilizzando l'apposito modello (Mod. IAL) approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2008, e non ne hanno ottenuto l'accoglimento, ovvero ne hanno ottenuto l'accoglimento parziale, per esaurimento dei fondi stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010.
1.3. Il modello di istanza di cui al punto 1.1. è composto dal frontespizio, contenente il numero di protocollo telematico dell'istanza che si intende rinnovare nonché i dati identificativi del datore di lavoro, e dal quadro A contenente i dati relativi all'incremento della base occupazionale, all'ammontare del credito d'imposta spettante e alla verifica annuale del livello occupazionale.
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2127; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
2. Reperibilità del modello
2.1. Il modello di cui al punto 1.1. è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
2.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.
2.4. E' consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
3. Modalità e termini di presentazione dell'istanza
3.1 L'istanza di cui al punto 1. è presentata all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (14), e successive modificazioni.
3.2. L'istanza, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata nei termini di seguito indicati:
- negli anni 2009 e 2010, a partire dalle ore 10,00 dell'1 aprile alle ore 24,00 del 20 aprile di ciascuno dei predetti anni.
3.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato Rinnovoial, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, a partire dal 26 marzo 2009.
3.4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3. nonché copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova della presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.
3.5. Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione dell'istanza di cui al punto 1.
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.
Motivazioni
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 85 del 10 aprile 2008, nel disciplinare le modalità di attuazione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede la facoltà per i datori di lavoro non ammessi al beneficio, per esaurimento dei fondi disponibili, di rinnovare l'istanza originaria.
In particolare, l'articolo 6, comma 5, del decreto stabilisce che i soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza possono presentare all'Agenzia delle entrate, dall'1 al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, una nuova istanza telematica nella quale l'importo del credito richiesto non può essere superiore a quello richiesto con l'istanza originaria.
Inoltre, il medesimo decreto prevede che le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito delle rinunce al credito, del mancato invio della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto, attestante il mantenimento su base annuale del livello occupazionale, e del minor credito spettante indicato nella predetta comunicazione.
In attuazione delle sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento, con il quale viene approvato il modello di rinnovo dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. R/IAL), unitamente alle relative istruzioni.
Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato Rinnovoial, che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 26 marzo 2009.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007;
regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni.