AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 25 agosto 2015.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile relativa agli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti IVA e dagli agricoltori esonerati, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Approvazione del modello per la dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti IVA e da agricoltori esonerati

1.1. E' approvato il modello INTRA 12, con le relative istruzioni, che i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso decreto, devono utilizzare per presentare, in via telematica, la dichiarazione mensile di cui all'articolo 49 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

1.2. Il modello è utilizzato a decorrere dall'1 ottobre 2015.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

2.1. Il modello è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.
gov.it.

2.2. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

3. Modalità per la presentazione telematica del modello

3.1. La trasmissione per via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, dei dati contenuti nel modello, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B al presente provvedimento.

3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

Motivazioni

Il modello INTRA 12 deve essere utilizzato dagli enti non commerciali non soggetti IVA e dagli agricoltori esonerati per dichiarare l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che disciplina tale adempimento, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 326, lettera g), la presentazione del modello INTRA 12 deve essere effettuata entro la fine di ciascun mese indicando l'ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello INTRA 12 alla normativa vigente, il presente provvedimento approva il modello da utilizzare a decorrere dall'1 ottobre 2015, in luogo di quello approvato con il provvedimento del 16 aprile 2010.

Sono disciplinate anche la reperibilità del modello, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati in esso contenuti.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: Disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18: Attuazione delle Direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/09/CE e numero 2008/117/CE che modificano la Direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Roma, 25 agosto 2015

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