AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi e sentite le associazioni di categoria

Dispone:

1. Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2013

1.1. Per il periodo di imposta 2013 accedono al regime premiale i contribuenti, di cui all'articolo 1 del provvedimento 12 luglio 2012, che applicano gli studi di settore indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento.

1.2. Gli studi di settore indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento sono stati individuati, escludendo da un criterio gli studi già previsti nel criterio precedente, tra quelli per i quali risultano approvati:

a) indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2;

b) indicatori di coerenza economica riferibili a 3 diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2, ivi compreso l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti";

c) indicatori di coerenza economica riferibili a 3 diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2, e che sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro "Economia non osservata e flussi finanziari", una percentuale del valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico del totale economia (ipotesi massima).

1.3. Nel caso in cui il contribuente interessato applichi 2 studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al precedente comma 1.1.

2. Tipologie di indicatori

2.1. Le tipologie di indicatori previste dal precedente articolo 1 sono le seguenti:

a) di efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) di efficienza e produttività del fattore capitale;

c) di efficienza di gestione delle scorte;

d) di redditività;

e) di struttura.

2.2. Nell'allegato 2 è riportato l'elenco degli indicatori di coerenza economica, rilevanti ai fini del regime premiale e previsti dai decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore, distinti in base alle tipologie individuate nel comma precedente.

Motivazioni

I commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (3), prevedono uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

In particolare, è previsto che nei confronti dei contribuenti cui si applica tale regime:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74;

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:

1) dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore;

2) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

3) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Con riguardo a tali condizioni è necessario che:

I) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;

II) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;

III) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi; inoltre entrambi gli studi devono risultare interessati dall'applicazione del regime premiale in argomento.

Il comma 12 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e che, con lo stesso provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

Al riguardo, con il provvedimento 12 luglio 2012 sono state fornite, agli articoli 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre agli articoli 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con il successivo provvedimento 5 luglio 2013 è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2012, in attesa di estendere il citato regime premiale a tutti gli studi di settore a seguito delle modifiche agli stessi conseguenti la relativa fase di evoluzione.

In relazione all'applicazione del regime premiale al periodo di imposta 2013, si è provveduto a sentire le associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.

In particolare, con nota protocollo RU n. 66801-U del 14 maggio 2014, è stato chiesto a tali associazioni di comunicare, sulla scorta della pregressa esperienza, valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull'applicazione della disciplina premiale.

Inoltre, in data 11 giugno 2014 si è tenuto un incontro di approfondimento sul tema con le organizzazioni di categoria presenti nella Commissione degli esperti per gli studi di settore.

Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi e tenuto conto delle modifiche agli studi di settore apportate dai decreti ministeriali 23 dicembre 2013 e 24 marzo 2014, viste le valutazioni espresse dalle organizzazioni di categoria, attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore, si è previsto che per il periodo di imposta 2013, in via sperimentale, accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l'annualità 2013.

La presenza di diverse tipologie di indicatori, come individuate all'articolo 2 del presente provvedimento, nel caso in cui forniscano un risultato di coerenza, si ritiene possa sufficientemente garantire la correttezza dei dati dichiarati nella modulistica degli studi di settore, pur restando impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di procedere al controllo degli stessi.

Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2013 sono stati quindi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:

1) 4 delle seguenti tipologie:

a) di efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) di efficienza e produttività del fattore capitale;

c) di efficienza di gestione delle scorte;

d) di redditività;

e) di struttura;

2) 3 delle tipologie in precedenza indicate, ivi compreso l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti";

3) 3 delle tipologie in precedenza indicate e che sono riferibili a settori di attività economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro "Economia non osservata e flussi finanziari", istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in vista della riforma fiscale, disponibile sul sito del citato Ministero, è stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima).

---------

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 3118; 2012, pag. 244; I.L.P. 2011, pag. 2181; 2012, pag. 84.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 13-27): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Approvazione della Tabella di classificazione delle attività economiche;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

decreto-legge del 29 novembre 2008, numero 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011 e 28 dicembre 2012 e 23 dicembre 2013: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza.

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 luglio 2012: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del provvedimento del 22 dicembre 2011;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 5 luglio 2013: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore;

decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2013 e 28 marzo 2013: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 maggio 2014: Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 maggio 2014: Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2013;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 giugno 2014: Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, dei controlli tra Unico 2014 e i modelli degli studi di settore e di modifiche alla modulistica degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2013.

---------

ALLEGATO 1

1. Studi di settore che presentano almeno 4 delle tipologie di indicatori previste dall'articolo 2 del presente provvedimento

- UG98U - Riparazione di beni di consumo nca;

- VD05U - Produzione e conservazione di carne;

- VD11U - Produzione di olio di oliva e di semi;

- VD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati;

- VD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica;

- VD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose;

- VD23U - Laboratori di corniciai;

- VD25U - Concia delle pelli e del cuoio;

- VD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia;

- VD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici;

- VD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali;

- VD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio;

- VD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni;

- VD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici;

- VD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici;

- VD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio;

- VD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica;

- VD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi;

- VD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette;

- VD45U - Lavorazione di tè e commercio all'ingrosso di caffè;

- VD46U - Fabbricazione di prodotti chimici;

- VD49U - Fabbricazione di materassi;

- VG36U - Servizi di ristorazione commerciale;

- VG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili;

- VG52U - Confezionamento di generi alimentari e non;

- VG76U - Servizi di ristorazione collettiva;

- VG79U - Noleggio di autovetture ed altri mezzi di trasporto terrestre;

- VG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza;

- VG89U - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto;

- WD01U - Produzione dolciaria;

- WD02U - Produzione di paste alimentari;

- WD06U - Fabbricazione di ricami;

- WD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria;

- WD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento;

- WD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori;

- WD10U - Confezione di biancheria;

- WD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;

- WD13U - Nobilitazione dei tessili;

- WD14U - Produzione tessile;

- WD18U - Fabbricazione di prodotti in ceramica e terracotta;

- WD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie;

- WG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie;

- WG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

- WM01U - Commercio al dettaglio di alimentari.

2. Studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori previste dall'articolo 2 del presente provvedimento e che, contemporaneamente, prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti"

- UM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca;

- UM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca;

- VG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili;

- VG46U - Riparazione di trattori agricoli;

- VG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video;

- VG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (per l'attività di impresa);

- VG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento;

- VG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;

- VG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator;

- VG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia;

- VG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche;

- VG90U - Esercizio della pesca e attività connesse;

- VG95U - Servizi dei centri per il benessere fisico e stabilimenti termali;

- VM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti;

- VM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;

- VM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

- VM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi;

- VM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici;

- VM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;

- VM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria;

- VM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce;

- VM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio;

- VM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali;

- VM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici;

- VM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento;

- VM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante;

- VM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio;

- VM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici;

- VM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio;

- VM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio;

- VM45U - Commercio al dettaglio mobili usati e oggetti di antiquariato;

- VM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici;

- VM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

- VM80U - Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione;

- VM82U - Commercio all'ingrosso di metalli;

- VM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici;

- VM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili;

- VM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco;

- VM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

- WG67U - Tintorie e lavanderie;

- WG74U - Attività fotografiche (per l'attività di impresa);

- WK21U - Attività degli studi odontoiatrici (per l'attività di impresa);

- WM02U - Commercio al dettaglio di carni;

- WM03A - Commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande;

- WM03B - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;

- WM03C - Commercio al dettaglio ambulante di mobili e altri articoli n.c.a.;

- WM03D - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;

- WM04U - Farmacie;

- WM05U - Commercio ad dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori;

- WM07U - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria;

- WM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli;

- WM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura;

- WM27B - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;

- WM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa;

- WM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante.

3. Studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori previste dall'articolo 2 del presente provvedimento e che contemporaneamente presentano, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro "Economia non osservata e flussi finanziari", una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima)

- VD03U - Molitoria dei cereali;

- VD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini;

- VD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno;

- VD09B - Lavorazione del legno;

- VD16U - Confezione su misura di vestiario;

- VD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole;

- VD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo;

- VD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista;

- VD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia;

- VD26U - Confezione di vestiario in pelle;

- VD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria;

- VD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro;

- VD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici;

- VD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria;

- VD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria;

- VD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi;

- VD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone.

---------

ALLEGATO 2

1. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore lavoro rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica

- Margine per addetto non dipendente giornaliero;

- Margine per addetto non dipendente;

- Rendimento lordo per addetto;

- Margine del professionista;

- Resa giornaliera;

- Resa oraria per addetto;

- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto;

- Valore aggiunto lordo giornaliero;

- Valore aggiunto lordo per addetto.

2. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore capitale rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica

- Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo.

3. Nella tipologia di indicatore di efficienza di gestione delle scorte rientra il seguente indicatori di coerenza economica

- Durata delle scorte.

4. Nella tipologia di indicatore di redditività rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica

- Incidenza delle spese sui compensi;

- Incidenza dei costi e spese sui ricavi;

- Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;

- Incidenza del costo per acquisto di ricambi e accessori sui ricavi;

- Indice di copertura del costo per il godimento di beni terzi e degli ammortamenti;

- Incidenza del margine operativo lordo sui ricavi;

- Incidenza del margine sui ricavi;

- Margine lordo sui ricavi;

- Provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale;

- Provvigione per trattativa conclusa di compravendita;

- Provvigioni sulle vendite;

- Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi;

- Provvigioni sulle vendite di veicoli usati;

- Redditività;

- Ricarico;

- Ricarico per l'attività d'organizzazione.

5. Nella tipologia di indicatore di struttura rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica

- Chili di pescato su sforzo di pesca;

- Costo dei carburanti per chilometri percorsi;

- Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d'imposta;

- Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base;

- Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;

- Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;

- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici;

- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili);

- Numero di pasti erogati per addetto;

- Numero posti per addetto;

- Numero servizi per addetto;

- Resa chilometrica;

- Resa dei consumi di energia elettrica;

- Resa del riunito;

- Resa delle cartelle tradotte;

- Resa delle giornate di interpretariato;

- Resa delle superfici commerciali;

- Ricavo medio orario;

- Ricavi al metro quadro locato;

- Ricavi al metro quadro venduto;

- Ricavo medio per apparecchio senza vincita in denaro;

- Ricavo medio per apparecchio con vincita in denaro;

- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza a forfeit mensile/ stagionale/annuale;

- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza non a forfait mensile/ stagionale/annuale;

- Ricavo medio per patente;

- Ricavo medio per patente nautica;

- Ricavo medio per pratica automobilistica;

- Ricavi per presenza;

- Ricavo medio per servizio;

- Superficie complessiva dei locali per riunito;

- Tasso medio di occupazione.

------------------------------------------------------

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda